| Macrosettore | RIFIUTI |
| Campo di ricerca | Ambiente |
Nella Gazzetta Ufficiale n. 204 dell’1 settembre agosto 2023 è stato rilasciato il Decreto 10 luglio 2023, n. 119: Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il regolamento definisce:
a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività;
c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonchè le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.
Il prodotto ottenuto dalle operazioni di reimpiego deve essere munito di etichetta recante l’indicazione: “Prodotto preparato per il riutilizzo”.
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| Campo di ricerca | Sicurezza |
Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell’11 settembre agosto 2023 è stato rilasciato il Decreto 31 agosto 2023, n. 212: Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
La tempistica di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 4 del Decreto Controlli degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio era stata posticipata al 25 settembre 2023.
Considerate le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo e considerato il particolare contesto emergenziale, dovuto agli eventi meteorologici del maggio 2023 che hanno interessato ampie aree del territorio nazionale, il legislatore ha ritenuto necessario prorogare al 25 settembre 2024 le tempistiche di entrata in vigore del succitato art. 4.
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| Campo di ricerca | Ambiente |
Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell’13 settembre agosto 2023 è stato rilasciato il Comunicato (naz.) 13 settembre 2023: Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 26 luglio 2023.
I provvedimenti di dispensa relativi al singolo settore di attività di trasporto sono da intendersi validi per tutto il settore trasporto rifiuti dall’entrata in vigore della presente delibera.
| Macrosettore | RIFIUTI |
| Campo di ricerca | Ambiente |
Nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell’13 settembre agosto 2023 è stato rilasciato il Comunicato (naz.) 13 settembre 2023: Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 26 luglio 2023.
Le sezioni regionali e provinciali dell’albo nazionale gestori ambientali che intendono svolgere ulteriori sessioni straordinarie devono comu8nicarlo alla segreteria del comitato nazionale purchè a data di svolgimento sia precedente alla data del 16 ottobre 2023.
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| Campo di ricerca | Ambiente |
Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 dell’20 settembre agosto 2023 è stato rilasciato il Decreto 7 agosto 2023: Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
Tale decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
All’Art. 3 viene specificato che rientrano nell’esenzione i casi già previsti dall’ADR, o che rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto
All’Art. 4 sono contemplati i casi di esenzione per il trasporto in colli
All’Art. 5 sono previsti i casi di esenzione per le spedizioni occasionali
L’Art. 6 chiarisce che sono esentate per esclusione dal campo di applicazione dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
L’ Art. 7 (Prescrizioni di sicurezza) specifica che il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate ed è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.
| Macrosettore | SICUREZZA: DISPOSIZIONI GENERALI |
| Campo di ricerca | Sicurezza |
Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’23 settembre agosto 2023 è stata rilasciata la Legge 18 settembre 2023, n. 127: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
su richiesta.
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| Campo di ricerca | Ambiente |
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 22 settembre agosto 2023 ha rilasciato il Decreto Ministeriale 22 settembre 2023, n. 97: Tabella scadenze RENTRI.
La “Tabella scadenze RENTRI” riporta le date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, l’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), le date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale”.
Considerato il carattere innovativo della digitalizzazione delle operazioni previste per assicurare la tracciabilità dei rifiuti attraverso il nuovo sistema RENTRI, il Regolamento prevede un’applicazione graduale degli obblighi a carico degli operatori. La tenuta del Registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale diverrà obbligatoria a partire dal 15 dicembre 2024, mentre la gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto a decorrere dal 15 dicembre 2025.
Analogo criterio è stato utilizzato per le tempistiche di iscrizione al RENTRI, prevedendo una gradualità temporale in relazione alla categoria e alla dimensione aziendale degli operatori. Il versamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, anch’esso commisurato alla tipologia dei soggetti coinvolti e alla classe dimensionale, assicurerà la copertura degli oneri per il funzionamento del Registro Elettronico Nazionale.


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