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09/2023 – Normativa Europea

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Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 settembre 2023 n L224 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 11 settembre 2023, n. 1757: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione dell’11 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, clormequat, clorotoluron, clomazone, daminozide, deltametrina, eugenolo, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, geraniolo, MCPA, MCPB, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, fluoruro di solforile, tebufenpirad, timolo e tritosulfuron

Elenco delle sostanze a cui è stata data l’autorizzazione per la proroga del periodo di autorizzazione.


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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 settembre 2023 n L224 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 11 settembre 2023, n. 1758 : Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1758 della Commissione dell’11 settembre 2023 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi “SALVECO SALVESAFE PRODUCTS” in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

L’UE ha autorizzato la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «SALVECO SALVESAFE PRODUCTS» in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida.


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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 settembre 2023 n L231 è stata rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 13 settembre 2023, n. 1791 : Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione)

La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di efficienza energetica e consente ulteriori miglioramenti dell’efficienza energetica. Tale quadro comune ha lo scopo di contribuire all’attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione riducendone la dipendenza dalle importazioni di energia, compresi i combustibili fossili.
La presente direttiva stabilisce norme idonee a rendere l’efficienza energetica una priorità in tutti i settori, a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare i fallimenti del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura, nella trasmissione, nello stoccaggio e nell’uso dell’energia. Prevede inoltre la fissazione di contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2030.


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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 settembre 2023 n L229 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 15 settembre 2023, n. 1784: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1784 della Commissione del 15 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda l’assegnazione agli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, della valutazione dell’etoxazolo, la cui approvazione scade il 31 gennaio 2028

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è stata inserita la voce “Etoxazolo”


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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 settembre 2023 n C328 è stata rilasciata la Comunicazione CE 18 settembre 2023 : Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Elenco delle sostanze a cui è stata data l’autorizzazione per l’immissione sul mercato


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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 settembre 2023 n L238 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 25 settembre 2023, n. 2055: Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici

Il Regolamento (UE) 2023/2055 pubblicato il 27 settembre 2023 modifica il regolamento REACH per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. In particolare è stato modificato l’allegato XVII del regolamento REACH, che elenca le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.
In particolare, fra queste sostanze soggette a restrizioni è stata aggiunta la voce “78. Microparticelle di polimeri sintetici“, che sono dei polimeri solidi che devono soddisfare determinate condizioni.
Vengono inoltre aggiunte due nuove appendici 15 e 16, che riguardano rispettivamente le norme concernenti la dimostrazione della degradabilità e della solubilità dei polimeri.


Macrosettore ALTRO
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 settembre 2023 n L236 è stato rilasciato il Regolamento delegato (UE) 2023/2048 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2023: Regolamento delegato (UE) 2023/2048 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2023 che rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Il regolamento (UE) 2023/2048 rettifica i regolamenti delegati (UE) n. 626/2011, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.
– In particolare, la Commissione è intervenuta sul regolamento 626 cit. (condizionatori d’aria) rettificando gli errori presenti in diversi punti.
– Con riferimento al regolamento 2015 cit. (sorgenti luminose) il nuovo documento rettifica l’allegato VI per aggiungervi il termine «a tensione di rete», e l’allegato IX per far sì che l’intervallo [0-100] faccia riferimento al solo IRC.
– In relazione al regolamento 2016 cit. (apparecchi di refrigerazione) si è intervenuti sull’errore relativo al parametro termodinamico (rc) per il tipo di scomparto «sezione a due stelle» contenuto nell’allegato VI, mentre l’allegato IV del regolamento 2019/2018 – relativo agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta – è stato modificato per l’omesso riferimento alla tabella 4, necessario per esplicitare il fatto che non è ammessa alcuna tolleranza per la temperatura.

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