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08/21 – News, avvisi e scadenze

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GESTIONE RIFIUTI

E’stata pubblicata il giorno 28 Luglio 2021 la delibera n.7 del 28 luglio 2021, emanata dall’Albo Gestori Ambientali, la quale disciplina l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.”
Nello specifico:
• i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’Allegato L-quarter e prodotti dalle attività riportate nell’Allegato L- quinquies, allegati alla parte IV del D.Lgs 152/06, introdotti nell’articolo 8 del D.Lgs. 116/2020, solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico.
• i soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 2 bis in qualità di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, possono trasportare tutti i rifiuti elencati nell’allegato L-quarter solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle indicate nell’allegato L- quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’art.198 comma 2 del D.Lgs. 152/06
• i soggetti già iscritti, che operano ai sensi della deliberazione n.4 del 22/12/2020 possono continuare a trasportare i codici dell’EER già autorizzati di cui all’Allegato L-quarter.

GESTIONE RIFIUTI

E’ stato pubblicato il Decreto Terriroriale del 9 Agosto 2021 n.47.
Tale decreto considera le Linee Guida SNPA, allegate e parte integrante e sostanziale dello stesso, un idoneo strumento per fornire criteri tecnici omogenei per l’espletamento della procedura di classificazione dei rifiuti.
Le linee guida forniscono indicazioni sulle modalità di attribuzione dei codici e di classificazione dei rifiuti in linea con le disposizioni comunitarie e nazionali, riprendendo i criteri già esplicitati dalla Commissione europea nella Comunicazione “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” del 2018.
La Linea guida:
• individua i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche di settore,
• illustra un approccio metodologico basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell’individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità,
• fornisce la versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti,
• riporta esempi di classificazione di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti.
Gli elementi di questo documento di maggior e più immediato impatto sono essenzialmente contenuti nel capitolo 3 “Elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti”.
Questo capitolo riporta l’elenco europeo dei rifiuti con l’individuazione – a questo punto da ritenersi tassativa in quanto codificata dagli Enti di controllo – di quali voci siano da considerare non a specchio (codici CER assoluti) e quali invece siano speculari.
I codici sono identificati nell’elenco
• con P in riquadro rosso per un codice pericoloso assoluto
• con NP in riquadro verde per un codice non pericoloso assoluto
• con SP in riquadro giallo per un codice pericoloso a specchio
• con SNP in riquadro giallo per un codice non pericoloso a specchio.

Si segnala tuttavia che alcune voci presenti nell’elenco presentano una diversa interpretazione rispetto a quella della Commissione: si tratta delle voci identificate con la nota (A) e riguardano, ad esempio
• rifiuti dove è individuata la presenza di amianto, che sono catalogati come pericolosi assoluti anziché a specchio, come erano invece nel documento della Commissione;
• di imballaggio del capitolo 15, catalogati come assoluti e non come a specchio, come erano invece nel documento della Commissione;
• rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti sanitari, ecc.
Il capitolo fornisce poi indicazioni sull’attribuzione dei codici e la classificazione di alcune tipologie di rifiuti.
Tra questi di particolare rilevanza sono:
• rifiuti di imballaggio, per i quali viene chiarito:
a. che tutti i codici del sotto-capitolo 15 01 sono attribuibili solo agli imballaggi realmente vuoti, essendo ammessa soltanto la presenza di residui quantitativamente modesti ed inamovibili del contenuto originario. In caso contrario vanno codificati in ragione del contenuto e non del contenitore;
b. che i codici 15 01 non pericolosi, relativi alle diverse frazioni merceologiche, sono attribuibili solo se si tratta di imballaggi vuoti o con minimi residui di sostanze non pericolose. Qualora invece l’imballaggio contenga un residuo di sostanza pericolosa, va attribuito il codice dell’imballaggio pericoloso, fermo restando, quanto sopra detto che, qualora ancora l’imballaggio contenga prodotto, il rifiuto dovrà essere classificato con il codice pertinente al prodotto stesso;
• rifiuti da attività di costruzione e demolizione, per i quali viene esplicitato che i codici del capitolo 17 sono da utilizzarsi unicamente per i materiali che derivano dall’attività edilizia, non vanno quindi utilizzati per codificare rifiuti costituiti da materiali provenienti da altri settori manifatturieri.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha pubblicato il ventiseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

AMBIENTE

Il 30 Agosto 2021 è stata aggiornata la modulistica per la presentazione delle istanze di VIA e di Verifica di Assoggettabilità a VIA per adeguarla alle novità introdotte dal D.L.77/2021, convertito con L. 108/2021, e che si arricchisce della “Lista di controllo” da allegare all’istanza.
Tale documento costituisce un fondamentale strumento per facilitare il proponente nella ricognizione della documentazione amministrativa e tecnica da trasmettere a corredo dell’istanza ed inoltre per attuare la semplificazione amministrativa, snellire e velocizzare l’attività degli uffici ministeriali nella verifica della completezza della documentazione pervenuta.

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