TSI - Tecnologie e servizi per le imprese

09/16 – Normativa Nazionale

HomeNewsletter09/16 – Normativa Nazionale

altro

Dalla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 è stato rilasciato il DM 25 maggio 2016, n. 183  “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″.

Il SINP, sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008, si basa sulla cooperazione applicativa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell’interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La norma definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati nell’ambito del SINP;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP.

Il decreto in oggetto, che entrerà in vigore il 12 ottobre 2016, non prevede disposizioni di immediato interesse per le imprese, dal momento che riguarda esclusivamente le regole tecniche e le modalità per il funzionamento del SINP.

Di rilievo, invece, è il fatto che l’ “adozione” del decreto (da ritenersi alla sua data di entrata in vigore del 12 ottobre 2016) fa scattare il periodo di sei mesi al termine del quale entrerà in vigore l’obbligo di comunicare – a fini statistici e informativi  – i dati e le informazioni relativi a tutti gli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento come stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008.

La comunicazione, quando diventerà obbligatoria, ovvero dal 12 aprile 2017, dovrà essere effettuata per via telematica all’Inail (e, per suo tramite, al SINP) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

In caso di mancato assolvimento dell’obbligo, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *