Nel mese di settembre l’UE ha pubblicato una Decisione che aggiorna alcune delle norme armonizzate nel campo della verniciatura.
| Macrosettore | Impianti di produzione |
| Campo di ricerca | Sicurezza |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 settembre 2025 è stata rilasciata la Decisione di esecuzione (UE) 11 settembre 2025, n. 1810: Decisione di esecuzione (UE) 2025/1810 della Commissione, dell’11 settembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle attrezzature per l’applicazione di prodotti vernicianti, sulle macchine per l’alimentazione e la circolazione di prodotti vernicianti liquidi, sui sistemi di soppressione dell’esplosione e sui sistemi automatici di applicazione elettrostatica di materiali di rivestimento liquidi infiammabili.
Aggiornamento di alcune delle norme armonizzate contenute nell’Allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668.
| Macrosettore | Emissioni in atmosfera |
| Campo di ricerca | Ambiente |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 settembre 2025 è stato rilasciato il Regolamento di esecuzione (UE) 17 settembre 2025, n. 1893: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione.
Aggiornati i requisiti minimi per gli attestati di formazione, definendo quattro tipologie (M1-M4) in base al tipo di gas e alle attività:
– M1 e M2: gas fluorurati e idrocarburi;
– M3: diossido di carbonio (CO₂);
– M4: gas fluorurati per attività di recupero.
Il regolamento disciplina inoltre il rilascio degli attestati, la programmazione dei corsi di formazione, la sicurezza nell’uso di refrigeranti infiammabili, il riconoscimento reciproco tra Stati membri e i corsi di aggiornamento per chi possiede attestati precedenti.
| Macrosettore | Rifiuti |
| Campo di ricerca | Ambiente |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 settembre 2025 è stata rilasciata la Direttiva (UE) 10 settembre 2025, n. 1892: Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
Il documento introduce obblighi stringenti per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili, con l’obiettivo di allineare l’UE al traguardo ONU di dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030 (OSS 12.3) e accelerare la transizione verso l’economia circolare.
Nel dettaglio, la direttiva prevede l’introduzione della responsabilità estesa del produttore per i tessili e le calzature. Per i rifiuti alimentari, gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 31 dicembre 2030 due obiettivi: ridurre del 10% i rifiuti nella trasformazione e fabbricazione e abbattere del 30% quelli pro capite derivanti da distribuzione, ristorazione e nuclei domestici, rispetto alla media 2021-2023.


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