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Accordo Stato-Regioni

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Dopo l’approvazione dello scorso 17 aprile, è stato pubblicato il testo dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo accordo mantiene la struttura originaria proposta dal Ministero del Lavoro, articolata in sette parti, tra cui spiccano l’organizzazione generale, i contenuti dei corsi di prima formazione e l’aggiornamento. Diverse le novità introdotte, nell’intento di semplificare gli adempimenti e garantire uniformità alla disciplina.
In particolare, il testo del nuovo accordo – pubblicato sul sito della Conferenza Permanente  – definisce con precisione i soggetti abilitati ad erogare formazione, suddivisi in tre categorie:
– soggetti “istituzionali” (Ministeri, regioni, Inail, Università, ordini professionali);
– soggetti “accreditati” (con esperienza triennale documentata, salvo corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti);
– altri soggetti (Fondi interprofessionali, organismi paritetici iscritti al Repertorio nazionale, associazioni sindacali rappresentative).
Resta inteso che i Datori di Lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dall’Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore a cui spettano gli adempimenti dell’Accordo.
Attenzione specifica è riservata ai datori di lavoro, per i quali è stato introdotto un nuovo obbligo formativo (distinto dalla formazione di cui all’art. 34 del D.Lgs 81/2008, per la quale l’accordo prevede un meccanismo di coordinamento) della durata minima di 16 ore e strutturato in due moduli (giuridico-normativo e organizzativo-gestionale). L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni con una durata di 6 ore.
Previsto, poi, un modulo aggiuntivo di 6 ore, dedicato esclusivamente ai datori di lavoro delle imprese operanti in cantieri temporanei e mobili. Questo percorso, denominato “Modulo Cantieri”, è finalizzato a garantire le competenze necessarie per la redazione dei piani di sicurezza e la gestione dei rischi in un contesto ad alta pericolosità come quello edile.

Per i lavoratori resta invariato l’attuale sistema formativo (4 ore di formazione generale; 4/8/12 ore di formazione specifica in base al rischio connesso alla mansione e al settore ATECO di appartenenza), mentre per i preposti sono previsti importanti cambiamenti (le modifiche riflettono i nuovi obblighi introdotti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008):
– il corso base passa da 8 a 12 ore, suddiviso in moduli tematici;
– l’aggiornamento diventa biennale (invece che quinquennale), di almeno 6 ore.
La formazione deve essere svolta in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo l’e-learning asincrono.

dirigenti beneficiano invece di una riduzione:
– il monte ore minimo scende da 16 a 12 ore;
– confermata la struttura modulare esistente;
– previsto un modulo integrativo di 6 ore per chi opera in ambito cantieristico.
L’aggiornamento quinquennale rimane di almeno 6 ore.

Con riguardo alla formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP, il nuovo accordo conferma la struttura consolidata della formazione per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, articolata nei tre moduli A, B e C, con quest’ultimo obbligatorio solo per gli RSPP. Introdotto un nuovo modulo B-SP dedicato al settore della pesca.
Per quanto riguarda l’aggiornamento professionale:
– cadenza quinquennale per entrambe le figure;
– 20 ore minime per gli ASPP;
– 40 ore minime per gli RSPP, con possibilità di distribuirle nell’arco di 5 anni.

La formazione per coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE) rimane di durata minima di 120 ore, con aggiornamento quinquennale di almeno 40 ore.

Modalità di erogazione: confermate le modalità in presenza, videoconferenza sincrona e, per alcuni corsi, e-learning asincrono. Introdotte modalità standardizzate per la verifica finale dell’apprendimento, documentata tramite un verbale su supporto cartaceo o digitale.
Numero massimo di partecipanti: ridotto a 30 per la teoria, con un rapporto massimo di 1 istruttore ogni 6 partecipanti per la parte pratica .

Da segnalare, infine, una novità assoluta: formazione specifica obbligatoria per chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, settore spesso coinvolto in gravi incidenti. E’ introdotto un corso specifico di 12 ore, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore. L’aggiornamento quinquennale è di almeno 4 ore, da svolgere esclusivamente in presenza.

L’Accordo entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avviando un periodo transitorio di 24 mesi per l’adeguamento. I corsi già svolti saranno riconosciuti se conformi ai nuovi requisiti, evitando duplicazioni.

Il testo introduce, quindi, un sistema flessibile che, pur stabilendo nuovi obblighi, tiene conto delle attività già svolte e concede un periodo di adattamento per garantire una corretta applicazione.

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