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04/2024 – News, Avviso e Scadenze

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Gli operatori e i gestori delle attività rientranti nell’Emission trading devono effettuare il pagamento della tariffa mediante un versamento distinto per ogni conto.


EMISSIONI IN ATMOSFERA

Versamento tariffe Emission Trading

Gli operatori e i gestori delle attività rientranti nell’Emission trading devono effettuare il pagamento della tariffa mediante un versamento distinto per ogni conto, sulla piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, resa disponibile dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, indicando nella causale di versamento il numero del conto rappresentato sul Registro. Le modalità del pagamento sono pubblicate sul sito web dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nella sezione del Registro italiano per l’Emission Trading.


RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO

Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri – edizione 2024

Dall’Inail arriva il nuovo aggiornamento sulla tutela della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. L’Ente ha, infatti, pubblicato il volume “Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri – edizione 2024”.
L’opuscolo, aggiornato rispetto al 2015 tenendo conto degli sviluppi legislativi in materia, vuol essere uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione di queste sostanze sul luogo di lavoro.
Destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP, il volume tratta in maniera specifica gli agenti chimici, ad esclusione del radon e dell’amianto (a cui sono dedicate pubblicazioni specifiche).
L’obiettivo è fornire un primo orientamento, per coloro che vengono in contatto con agenti cancerogeni e mutageni per motivi professionali, aiutandoli a riconoscere il pericolo e ad affrontarlo correttamente attraverso nozioni di base sulla classificazione ed etichettatura degli agenti chimici in questione, schede riassuntive dedicate ai principali agenti utilizzati nei luoghi di lavoro, e attraverso l’illustrazione delle misure da intraprendere al fine di controllare e ridurre al minimo il rischio di esposizione, in modo tale da poter tutelare la salute dei lavoratori.


RIFIUTI

Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane: definizione dell’ambito di applicazione del l’articolo 110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. – Rif . nota assunta al prot .MASE n. 3644 del 09.01.2024.

Gli impianti di depurazione possono ricevere fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane qualora essi non siano qualificati come rifiuti, ma vanno mantenuti gli specifici obblighi di tracciabilità. Questa la precisazione del Mase nella risposta all’interpello n. 65777 dello scorso 4 aprile.
Nel fornire i suoi chiarimenti alla Regione Abruzzo, che ha formulato il quesito, il Dicastero ha dapprima precisato che, con riferimento alla natura di rifiuto dei suddetti fanghi, pur essendo pacifico che la valutazione debba essere effettuata caso per caso, i requisiti di cui all’art. 183, comma 1, lett. a), TUA non possono – neanche astrattamente – sussistere prima del completamento del trattamento di depurazione.
E poi, l’assenza della qualifica di rifiuto è funzionale esclusivamente alla non applicabilità delle disposizioni in materia di autorizzazione alla gestione dei rifiuti negli impianti di depurazione, non anche alle esigenze di tracciabilità. Di conseguenza, ai materiali conferiti ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. c), del Decreto ambientale si applicano gli specifici obblighi di tenuta dei registri e dell’ulteriore documentazione di trasporto.

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