Nel mese di marzo sono uscite importanti novità come la posticipazione della scadenza per i MUD e l’introduzione della patente a punti
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato rilasciato il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19: Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Nel Decreto Legge 19, del 2 marzo 2024, all’articolo 29 comma 19, troviamo modifiche al D.Lgs. 81/2008. È stato sostituito l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) inserendo direttamente nel testo del D.Lgs 81 la “patente a punti” e rinunciando a demandarne l’istituzione a ulteriori Decreti Ministeriali.
La patente a punti è prevista esclusivamente per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X dell’81/2008.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Fino a quando l’azienda non ha ricevuto la patente, può continuare a lavorare, in attesa, prevedibilmente, della validazione dei documenti prodotti, come stabilito al comma 2 “Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro”.
Una volta concessa la patente, vengono assegnati all’azienda 30 punti e, fino a quando non scende sotto i 15 punti, l’azienda può continuare ad operare all’interno dei cantieri.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.
L’INL può sospendere la patente, quindi anche la possibilità di accedere ai cantieri, a fronte di eventi gravi (comma 5).
“I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7” (comma 7).
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti. Se l’azienda dovesse operare anche senza la patente, la sanzione è particolarmente significativa.
Nel comma 9 viene indicato che le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.
La norma entra in vigore non prima del 1° ottobre di quest’anno e, comunque, non prima che il portale per l’acquisizione dei documenti e della loro verifica non sia attivo.
Tra le disposizioni del DL Pnrr 4 occorre, infine segnalare, anche l’art. 29, commi 7- 9 che prevede un attestato e iscrizione nella lista di conformità INL ed esonero dagli accertamenti per le imprese risultate virtuose: l’Ispettorato, infatti, può rilasciare un attestato agli imprenditori nei cui confronti non siano emerse irregolarità o violazioni a seguito di un un’ispezione in materia di lavoro e legislazione sociale (compresa la sicurezza sul lavoro).
L’attestato comporta l’iscrizione del datore di lavoro, previo assenso, in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato, appunto, “Lista di conformità INL”. Tale iscrizione fa sì che il datore non sia sottoposto per dodici mesi ad ulteriori verifiche ispettive nelle stesse materie oggetto dell’accertamento che ha dato luogo al rilascio (salvo alcune eccezioni).
In caso, poi, di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato provvederà alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 26 gennaio 2024 : Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52 il DPCM 26 gennaio 2024, contenente il modello unico di dichiarazione ambientale 2024 a sostituzione integrale del modello precedente.
Il modello e le relative istruzioni sono pubblicate in allegato al citato decreto.
Segnaliamo che in caso di sostituzione, come nel caso di quest’anno, la Legge 25 gennaio 1994, n. 70 fissa il termine di presentazione della dichiarazione in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto che adotta il modello sostitutivo. Pertanto, il termine per la presentazione del MUD cadrebbe, quest’anno, il 30 giugno. Tuttavia, essendo il 30 giugno 2024 giorno festivo, il termine, come comunicato dal MASE, è prorogato al 1° luglio 2024.
Il DPCM del 26 gennaio stabilisce, inoltre, che per gli anni successivi il modello allegato sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente.
L’allegato 1 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale deve essere inoltrato, mediante invio telematico, alla Camera di Commercio competente sul territorio in cui è insediata l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione o, nel caso di soggetti che svolgano attività di solo trasporto e degli intermediari senza detenzione, alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.
Macrosettore | Igiene e sicurezza sul lavoro (generale) |
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Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha rilasciato la Nota Ministeriale 7 marzo 2024, n. 1937: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento – obbligo di certificazione dei contratti.
In materia di obblighi di certificazione nell’ambito dei luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. n. 177/2011, sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I – recante “Certificazione dei contratti di lavoro” – del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro c.d. “atipici” e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la nota 7 marzo 2024, n. 1937.
Il chiarimento fa seguito alla precedente nota ministeriale protocollata n. 694 del 24 gennaio scorso, proponendo una interpretazione letterale del D.P.R. 177 cit. in merito alla certificazione, «anche al fine di non sovraccaricare l’attività delle Commissioni di certificazione e di evitare possibili contenziosi». A tal fine – si legge nel documento – «l’Ispettorato ha ritenuto opportuno proporre una modifica dello stesso D.P.R. n. 177/2011, la cui attuale formulazione è indubbiamente suscettibile di diverse interpretazioni».
Macrosettore | Igiene e sicurezza sul lavoro (generale) |
Campo di ricerca | Sicurezza |
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha rilasciato la Nota Nota Ministeriale 13 marzo 2024, n. 521: Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il D.L. n. 19/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2024, ha introdotto importanti novità sulla disciplina di alcuni istituti che interessano l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Nel rinviare ogni approfondimento all’esito della conversione del decreto ed al consolidarsi dell’articolato normativo, si ritiene qui opportuno segnalare le citate novità.
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Campo di ricerca |
Ambiente |
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha rilasciato la Nota Nota Ministeriale 21 marzo 2024: Chiarimenti interpretativi sulla gestione e trattamento del percolato in discarica.
L’operazione di ricircolo del percolato di una discarica deve essere autorizzata affinché venga garantito che tale liquido sia preventivamente trattato. Lo precisa il Ministero dell’ambiente con la nota 21 marzo 2024.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito dei numerosi dubbi tra gli addetti ai lavori dopo l’emanazione del D.Lgs 3 settembre 2020, n. n. 121, che ha modificato la disciplina nazionale sulle discariche di rifiuti.
Il Ministero, quindi, dopo aver chiesto un parere preventivo alla Commissione Europea, finalizzato a fornire la corretta interpretazione normativa della gestione del percolato e la sua compatibilità con la disciplina comunitaria, ribadisce che le disposizioni presenti nella “direttiva discariche” (Direttiva 1999/31/CE) non contengono un esplicito divieto della operazione di ricircolo del percolato, ma l’Autorità che autorizza l’impianto deve garantire che tale liquido sia preventivamente trattato. Questo perché:
«- se il percolato viene reintrodotto senza opportuno trattamento i sali, i metalli pesanti e l’azoto potrebbero accumularsi nel liquido ricircolato e potrebbero inibire il processo di biodegradazione all’interno della discarica;
– il ricircolo di liquidi nel corpo di una discarica può compromettere la stabilità ed il comportamento di assestamento del sito, causando problemi come le frane».
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2024 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2024: Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019.
Pubblicato su Gazzetta ufficiale del 25/03/2924, n. 71 il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2024, che dispone la revisione dei patentini per l’impiego dei gas tossici rilasciati o rinnovati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2019.
Entro la fine dell’anno, dunque, dovrà essere richiesta la revisione ex art. 35 del r.d. n. 147/1927 dei patentini rilasciati o revisionati nel 2019, pena la possibilità di revoca degli stessi. La patente di abilitazione per l’impiego dei gas tossici, una volta rilasciata al titolare è, infatti, soggetta a revisione per periodi non superiori a cinque anni.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 4 del r.d. citato, sono considerate gas tossici le sostanze gassose adoperate in ragione del loro potere tossico o quelle che, pur essendo adoperate per scopi diversi da quelli dipendenti dalle loro proprietà tossiche, sono riconosciute pericolose per la sicurezza e incolumità pubblica. Tra queste rientrano l’Ammoniaca, il Solfuro di carbonio, i Cianuri, il Cloro, l’Acido fluoridrico.
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