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03/2024 – Normativa Europea

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Nel mese di marzo sono uscite importanti direttive in materia di greenwashing, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), diisocianati etc..


Macrosettore DPI/ DISPOSIZIONI SANITARIE
Campo di ricerca Sicurezza

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 marzo 2024 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 6 marzo 2024, n. 815: Decisione di esecuzione (UE) 2024/815 della Commissione, del 6 marzo 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 per quanto riguarda le norme armonizzate per i guanti medicali monouso, la valutazione biologica dei dispositivi medici, la sterilizzazione dei prodotti sanitari, gli imballaggi per dispositivi medici sterilizzati terminalmente e il condizionamento dei prodotti per la cura della salute

Tale decreto modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/1182, aggiungendo una serie di norme di riferimento. Ad esempio per i guanti medicali monouso si deve far riferimento alla norma EN 455-3:2023


Macrosettore AMBIENTE: DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di ricerca Ambiente

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 marzo 2024 è stata rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 28 febbraio 2024, n. 825: Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione

La direttiva aggiunge all’elenco UE delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing legate al c.d. greenwashing (ambientalismo di facciata) e all’obsolescenza precoce dei beni, con l’obiettivo di proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli, nonché ad aiutarli a compiere scelte di acquisto più informate.

5 le pratiche sleali elencate:
-“esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche”;
-“formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione” (ad esempio “eco-friendly”, “biodegradabile”, “green”);
-“formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o dell’attività” (ad esempio prodotto “riciclato”, quando solo una delle materie prime che lo compongono è riciclata);
-“asserire – sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra -, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra” (ad esempio “impatto zero”);
-“presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista” (ad esempio “non testato sugli animali” per un prodotto cosmetico).

La nuova direttiva introduce il divieto riguardo le indicazioni infondate sulla durata, gli inviti a sostituire i beni di consumo prima del necessario e le false dichiarazioni sulla riparabilità di un prodotto.

Sono modificate le norme sull’etichettatura dei prodotti, vietando l’uso di indicazioni ambientali generiche come “rispettoso dell’ambiente”, “rispettoso degli animali”, “verde”, “naturale”, “biodegradabile”, “a impatto climatico zero” o “eco” se non supportate da prove (ogni green claim relativo a benefici ambientali futuri dovrà essere supportato da impegni di sostenibilità chiari, concreti e verificati da enti indipendenti).
Per quanto riguarda i Marchi di sostenibilità, verranno autorizzati solo quelli basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche.

La direttiva entra in vigore il 26 marzo 2024, gli Stati membri devono recepirla entro il 27 marzo 2026 per poi applicare le disposizioni dal 27 settembre 2026.


Macrosettore AMBIENTE: DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di ricerca Ambiente

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 marzo 2024 è stata rilasciata la Raccomandazione CE 18 dicembre 2023, n. 599: Raccomandazione (UE) 2024/599 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima dell’Italia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell’Italia con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 marzo 2024 la Raccomandazione (UE) 2024/599, che contiene le indicazioni della Commissione all’Italia sulla proposta di piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNEC) 2021-2030.

Per onorare gli impegni assunti con l’accordo di Parigi sula riduzione graduale dei combustibili fossili e delle relative sovvenzioni, le raccomandazioni della Commissione sottolineano sia l’importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell’energia pulita, anche mediante l’adozione di politiche e misure per le industrie ad alta intensità energetica, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un’industria a zero emissioni nette.

In particolare, la Commissione raccomanda all’Italia, tra l’altro, di:
– stabilire politiche e misure supplementari, efficaci sotto il profilo dei costi, per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO2, al fine di conseguire l’obiettivo nazionale di -43,7 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005;
– definire percorsi concreti per il conseguimento degli obiettivi nazionali nel settore LULUCF (Land use, land-use change, and forestry), per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all’obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030 e all’obiettivo di assorbimento specifico per paese;
– dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell’energia elettrica dovuto all’impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia;
– indicare un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l’energia rinnovabile nel prossimo decennio in linea con la direttiva sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
– indicare politiche e misure dettagliate che consentano di conseguire, sotto il profilo dei costi, il contributo dell’Italia all’obiettivo vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell’Unione;
– definire politiche e misure complete indicando in che modo sarà attuato il principio “l’efficienza energetica al primo posto”, con programmi di finanziamento e regimi di sostegno per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato, trasformando gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050, con traguardi intermedi per il 2030 e 2040;
– sviluppare ulteriormente l’approccio alla povertà energetica, presentando una valutazione della situazione delle famiglie attualmente colpite e indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile;
– indicare la data entro la quale l’Italia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili;
– garantire l’allineamento dei piani territoriali per una transizione giusta e l’eliminazione graduale del carbone, con particolare attenzione all’area del Sulcis Iglesiente (Sardegna); e
– proseguire gli sforzi per firmare i quattro rimanenti accordi bilaterali di solidarietà per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Austria, Germania, Grecia e Croazia).

La Commissione Ue, nell’ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023 (piano REPowerEU), aveva, difatti, posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell’energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l’accessibilità economica dell’energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde ed equa.


Macrosettore RIFIUTI
Campo di ricerca Ambiente

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 6 marzo 2024 è stata rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 13 marzo 2024, n. 884: Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Novità in materia di rifiuti elettronici. Sulla Gazzetta ufficiale del 19 marzo è stata infatti pubblicata la direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Il documento mira ad allineare la direttiva RAEE alla sentenza della Corte di giustizia C-181/20 che aveva sancito la parziale invalidità della direttiva a causa dell’applicazione retroattiva ingiustificata della responsabilità estesa del produttore ai rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.
In particolare, con la nuova direttiva viene stabilito che:
– i costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 (data di entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE) spettano al produttore delle AEE;
– la responsabilità estesa del produttore per i prodotti AEE aggiunti all’ambito di applicazione della direttiva 19 cit. a decorrere dal 15 agosto 2018 (data in cui è terminato il periodo transitorio previsto dalla direttiva stessa) si applica ai prodotti elettronici immessi sul mercato dopo tale data.
La direttiva prevede, inoltre, una clausola di riesame in base alla quale la Commissione deve valutare, entro il 2026, la necessità di sua revisione, valutando – tra l’altro – se sia il caso di prevedere una categoria di AEE denominata “Pannelli fotovoltaici” al fine di separare i pannelli fotovoltaici dalla categoria 4 di AEE esistente denominata “Apparecchiature di grandi dimensioni”.
Gli Stati membri dovranno conformarsi al provvedimento (in vigore dal prossimo 8 aprile) entro il 9 ottobre 2025.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca Ambiente

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 marzo 2024 è stata rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 13 marzo 2024, n. 869: Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 marzo 2024, la direttiva (UE) 2024/869, che rafforza la tutela dei lavoratori dall’esposizione al piombo e ai diisocianati, tra le sostanze chimiche più dannose per la salute umana. Il provvedimento europeo introduce, infatti, a modifica della direttiva 2004/37/CE, nuovi valori limite del piombo e dei suoi composti inorganici nonché un abbassamento del limite di esposizione sul lavoro al piombo.
In particolare, il limite professionale di esposizione al piombo passa da 0,15 a 0,03 mg/m3. Il valore limite biologico, invece, è fissato in 30 Pb μg/100 ml di sangue fino al 31 dicembre 2028 e in 15 Pb μg/100 ml di sangue a partire dal 1° gennaio 2029.
Tali modifiche alla direttiva del 2004 sono finalizzate alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

Tuttavia, l’intervento si estende anche alla direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, con introduzione di modiche che per la prima volta fissano un limite complessivo e un limite di esposizione professionale di breve durata ai diisocianati. Nel dettaglio, fino al 31 dicembre 2028, il limite complessivo di esposizione ai diisocianati è fissato a 10 μg NCO/m3 (con riferimento all’arco temporale medio di 8 ore) e il limite di breve durata a 20 μg NCO/m3 (per poi passare, rispettivamente, a 6 e 12 μg NCO/m3 dal 1° gennaio 2029).

L’atto normativo Ue, che entrerà in vigore il prossimo 8 aprile, demanda agli Stati membri l’attuazione tramite l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 9 aprile 2026, con obbligo per gli stessi di immediata informazione della Commissione.

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