Macrosettore | Igiene e sicurezza sul lavoro (generale) |
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La Corte di Cassazione Penale sez. IV ha emesso la Sentenza 17 gennaio 2024, n. 1959.
Nelle ipotesi in cui un infortunio sul luogo di lavoro sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza attivarsi per eliminare la difformità alle prescrizioni in tema di sicurezza, non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi.
(Nel caso in esame la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti del titolare di una ditta specializzata nel commercio di macchinari da lavoro per aver venduto una terna priva del dispositivo di sicurezza previsto dal costruttore, mancanza da cui era dipesa la morte dell’acquirente).
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La Corte di Cassazione Penale sez. III ha emesso la Sentenza 12 gennaio 2024, n. 1454.
Non risponde del reato ex art. 16 del Dlgs 133/2009 (derivante dalla violazione delle norme del regolamento europeo in materia di sostanze chimiche) il distributore dei beni, ovvero il soggetto che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato la sostanza non conforme alle condizioni di restrizione previste dall’Allegato XVII del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH).
Il reato di cui all’art. 16 cit. è, dunque, un reato proprio, configurabile esclusivamente nei confronti di tali soggetti, e non anche nei confronti nel distributore, fermo restando il ruolo decisivo nella catena distributiva, specie se lunga e se si tratta di prodotti destinati a consumatori non professionisti.
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Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha rilasciato la Nota Ministeriale 24 gennaio 2024, n. 694 – D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.
A seguito della richiesta di chiarimenti riguardo l’obbligatorietà o meno della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003, per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali tramite l’Ispettorato Nazionale del lavoro, ha emanato la Nota n. 694/2024 in cui viene ribadito quali siano i casi per cui è necessario provvedere alla certificazione dei contratti di lavoro del personale dell’appaltatore.
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