RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Con la Legge di Bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. del 29/12/2022, n. 303), lo “smart working” torna al pre-Covid. Dal 1° gennaio 2023 la possibilità di continuare a svolgere l’attività in modalità agile dipenderà dalla stipula di un accordo individuale con il datore per la generalità dei dipendenti, eccetto i lavoratori fragili.
RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
E’ scaduto il 31 dicembre 2022, il periodo transitorio durante il quale le SDS conformi al Regolamento (UE) 2015/830, potevano continuare ad essere fornite senza dover obbligatoriamente adeguarsi al Regolamento (UE) 2020/878, fatto salvo l’obbligo di aggiornamento delle SDS conformemente all’Articolo 31 (9) del REACH e l’obbligo di aggiunta alla Scheda dell’UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo quanto previsto nell’Allegato VIII, parte A, sezione 5, del regolamento CLP..
NORMATIVA AMBIENTALE: (generale)
Il Decreto Legislativo 102/2014 in attuazione della Direttiva Europea 2021/27/UE sull’efficienza energetica, ha introdotto, per alcuni soggetti, l’obbligo di effettuare ogni 4 anni la diagnosi energetica, in particolare per grandi imprese e imprese a forte consumo di energia (le cosiddette imprese energivore), iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Le imprese soggette a tale adempimento sono obbligate ad effettuare ogni 4 anni, a partire dal 5 dicembre 2015, la Diagnosi Energetica e inviare la documentazione ad ENEA tramite l’apposito portale. Per le Diagnosi successive alla prima, i soggetti sono chiamati al monitoraggio dei consumi delle aree funzionali dell’azienda tramite contatori dedicati. Si ricorda che la prossima scadenza per la presentazione della Diagnosi energetica, per le imprese soggette, è il 5dicembre 2023.
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