RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 129 del 3 maggio 2022 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione (del 16 febbraio 2022) che costituisce il 18° ATP al Regolamento CLP. Il nuovo regolamento modifica l’Allegato VI del CLP, aggiornando l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.
Si segnalano, tra le nuove sostanze inserite nell’Allegato VI (39 in tutto), il bromuro di ammonio (CAS 12124-97-9), il propilbenzene (CAS 103-65-1) che ora è separato dal cumene che compare tra quelle modificate, il benzofenone (CAS 119-61-9), ecc.
Tra le sostanze la cui classificazione armonizzata è stata modificata (17 in totale) figurano il Bisfenolo A (CAS 80-05-7) che prevede la classificazione aggiuntiva come Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10), il triclorosilano (CAS 10025-78-2) che è stato classificato anche Water-React. 1 H260 e che passa da H332 a H331 e per il quale sono stati definiti i valori di stima della tossicità acuta (STA), ecc.
Il nuovo regolamento (18° ATP) si applicherà a partire dal 23 novembre 2023 (rettificato poi 1 dicembre 2023 e comunque gli operatori del settore possono applicare – su base volontaria – le nuove regole dal 23 maggio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento 2022/692).
RADIAZIONI IONIZZANTI
Il Ministero dell’Interno ha delineato le modalità di protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori che partecipano alle attività emergenziali.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105, infatti, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 22 aprile 2022 “Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’art. 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”.
Come si legge nel provvedimento, i lavoratori e il personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali, in relazione all’attività a cui sono adibiti, «sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti».
Il Decreto, dopo aver indicato le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento (soccorso e salvataggio delle persone in imminente pericolo; il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; messa in sicurezza di materiali radioattivi; la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; delimitazione delle aree contaminate; il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; la bonifica di ambienti contaminati), fissa le misure protettive per la gestione dell’emergenza (art. 6), le strategie di gestione dell’emergenza (art. 7), disciplinando anche le situazioni in cui è necessario che siano previste squadre speciali di intervento (art.8).
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