TSI - Tecnologie e servizi per le imprese

05/22 – News, avvisi e scadenze

HomeNewsletterAvvisi e Scadenze05/22 – News, avvisi e scadenze

RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 129 del 3 maggio 2022 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione (del 16 febbraio 2022) che costituisce il 18° ATP al Regolamento CLP. Il nuovo regolamento modifica l’Allegato VI del CLP, aggiornando l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.
Si segnalano, tra le nuove sostanze inserite nell’Allegato VI (39 in tutto), il bromuro di ammonio (CAS 12124-97-9), il propilbenzene (CAS 103-65-1) che ora è separato dal cumene che compare tra quelle modificate, il benzofenone (CAS 119-61-9), ecc.
Tra le sostanze la cui classificazione armonizzata è stata modificata (17 in totale) figurano il Bisfenolo A (CAS 80-05-7) che prevede la classificazione aggiuntiva come Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10), il triclorosilano (CAS 10025-78-2) che è stato classificato anche Water-React. 1 H260 e che passa da H332 a H331 e per il quale sono stati definiti i valori di stima della tossicità acuta (STA), ecc.
Il nuovo regolamento (18° ATP) si applicherà a partire dal 23 novembre 2023 (rettificato poi 1 dicembre 2023 e comunque gli operatori del settore possono applicare – su base volontaria – le nuove regole dal 23 maggio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento 2022/692).

RADIAZIONI IONIZZANTI

Il Ministero dell’Interno ha delineato le modalità di protezione dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori che partecipano alle attività emergenziali.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022, n. 105, infatti, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 22 aprile 2022 “Modalità e livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di intervento ai sensi dell’art. 124, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101”.
Come si legge nel provvedimento, i lavoratori e il personale di intervento che partecipa alle attività emergenziali, in relazione all’attività a cui sono adibiti, «sono suscettibili di incorrere in una esposizione professionale di emergenza, comportante il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti».
Il Decreto, dopo aver indicato le principali attività che determinano esposizione professionale di emergenza per lavoratori e personale di intervento (soccorso e salvataggio delle persone in imminente pericolo; il contenimento degli effetti di danno alle persone, ai beni, agli animali e all’ambiente mediante operazioni di soccorso tecnico urgente e spegnimento di incendi; messa in sicurezza di materiali radioattivi; la decontaminazione delle persone, di mezzi ed equipaggiamenti; delimitazione delle aree contaminate; il monitoraggio delle matrici e dei prodotti alimentari; la verifica dell’effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza dei siti di intervento; la bonifica di ambienti contaminati), fissa le misure protettive per la gestione dell’emergenza (art. 6), le strategie di gestione dell’emergenza (art. 7), disciplinando anche le situazioni in cui è necessario che siano previste squadre speciali di intervento (art.8).

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *