Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2022 n.79 è stata rilasciata la Ordinanza Ministeriale 1° aprile 2022: Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.
Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto dell’allegato documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», nei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che costituisce parte integrante della presente ordinanza. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e si applica a tutte le regioni.
Macrosettore | GESTIONE RIFIUTI |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Il Cominato Nazionale Gestori Ambientali ha rilasciato la Deliberazione nazionale 21 aprile 2022, n. 04: Modifiche e integrazione alla “Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario rifiuti reti fognarie ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006.”
La presente Deliberazione apporta delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021: “Definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell’articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006. Nel dettaglio la data dell’entrata in vigore del nuovo formulario rifiuti reti fognarie è stata prorogata al 1° luglio 2022.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022 n.94 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 1° aprile 2022.
Recepimento della direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione.
Macrosettore | GESTIONE RIFIUTI |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Cominato Nazionale Gestori Ambientali ha rilasciato la Circolare (Comitati) 26 aprile 2022, n. 4: Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99.
A seguito di richieste inviate da alcune Sezioni Regionali inerenti quanto in oggetto, il Comitato nazionale si è più volte espresso ribadendo che l’attribuzione dei codici EER terminanti con le cifre 99 – non regolamentati da disposizioni normative – ha carattere puramente residuale e che per la loro corretta classificazione è fondamentale attenersi alla normativa vigente.
Ciò premesso, fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, il Comitato nazionale ritiene opportuno chiarire ulteriormente che, qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari, le Sezioni regionali dovranno procedere all’esame dei codici EER che terminano con le cifre 99 alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente alternativamente:
a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, approvate con Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 9 agosto 2021;
b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022 n.98 è stata rilasciata la Legge 27 aprile 2022, n. 34.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO, BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 n.100 è stata rilasciata la Ordinanza Ministeriale 28 aprile 2022: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
1. E’ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi (fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022):
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
2. E’ altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. E’ comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO, BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 n.100 è stata rilasciata la Ordinanza Ministeriale 28 aprile 2022: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19.
1. Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera a), sono ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2022 e fino al 31 maggio 2022.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Commenti recenti