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Dalla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2022 n.50 è stata rilasciata la Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19».
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2022 n.54 è stata rilasciata la Ordinanza Ministeriale 4 marzo 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo e Piemonte e nella Provincia autonoma di Trento, cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui agli articoli 9-bis e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2022 n.55 è stato rilasciato il Comunicato nazionale 7 marzo 2022: Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2002.
Il testo integrale della deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2022 del Comitato nazionale, recante: «Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2022 n.57 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 31 dicembre 2021: Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Il presente decreto definisce le modalità e i criteri di attuazione del Fondo di cui all’art. 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e finalizzato a sostenere le società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell’ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato.
All’attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono destinate le risorse iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022 n.70 è stato rilasciato il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
A decorrere dal 1° aprile 2022, utile per la Piaggio, permane la quarantena in caso di positività al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione, e autosorveglianza
con obbligo di FFP2 in caso di contatti stretti e obbligo di test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi
L’elenco dei casi in cui, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 è riportato nell’Art. 5 del presente decreto.
Dal 30 aprile cade la sospensione da lavoro e basterà avere il Green Pass base per entrare sui luoghi di lavoro.
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo.
I termini previsti per lo Smartworking sono prorogati al 30 giogno 2022.
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