NORMATIVA AMBIENTALE
Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) ha aggiornato le “Linee guida per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente)”.
Le nuove istruzioni, contenute nella deliberazione 20 dicembre 2021, n. 150, costituiscono una revisione degli indirizzi del 2016 (delibera 29 novembre 2016, n. 82), rappresentano uno strumento di lavoro per gli operatori del Sistema ed una esplicitazione del “modus operandi” del SNPA per tutti i soggetti interessati a questa disciplina (come, ad esempio, imprese, consulenti, altri enti di controllo in campo ambientale), alla luce dei principali indirizzi ed orientamenti applicativi emersi a livello nazionale e dell’esperienza maturata dalle componenti del Sistema stesso (Ispra e Arpa).
In particolare, il documento contiene, tra le altre, – oltre ad un’organica illustrazione dei vari aspetti della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali – criteri guida per la valutazione degli effetti e dell’entità delle conseguenze ambientali dei reati; un elenco delle prescrizioni tipo per l’estinzione delle principali contravvenzioni ambientali; un elenco dei documenti analizzati dal gruppo di lavoro, raccolti su segnalazione delle componenti del SNPA.
GESTIONE RIFIUTI
È stata pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali la Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2002 inerente la “Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo”. Tale deliberazione entrerà in vigore il 15 marzo 2022.
In tale deliberazione, ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore, sono stati inseriti 12 allegati contenenti l’elenco delle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione alle varie categorie secondo quanto disposto dall’art. 1.
MEDICINA DEL LAVORO – DISPOSIZIONI SANITARIE
L’INAIL a seguito della circolare del Ministero della Sanità del 16 febbraio 2022, avvisa che la comunicazione del medico competente sui dati sanitari dei lavoratori a rischio Allegato 3B viene prorogata dal 31 marzo al 31 luglio 2022.
Nel comunicato si ricorda la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica (tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente”).
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
La Circolare n.1 2022 del 16/02/2022 dell’INL, fornisce le prime indicazioni condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardo le novità che, in materia di formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, sono state introdotte dal D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, con modifiche all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008.
Per quanto concerne la novità principale della formazione obbligatoria del Datore di Lavoro, viene demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità.
L’accordo, da adottarsi entro il 30 giugno p.v., quindi, costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.
Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, la Circolare ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico. L’attuale formulazione non fa venire meno, l’obbligo formativo a loro carico.
In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Per la novità che riguarda specificamente la formazione della figura del preposto, la Circolare ricorda che già era previsto l’addestramento effettuata “da persona esperta e sul luogo di lavoro”.
Il legislatore ha inteso specificare, dice la Circolare, che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Commenti recenti