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01/22 – Normativa nazionale

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Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2022 n. 4 è stato rilasciato il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Tale decreto dispone ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria in particolare:
– obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni;
– impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro: per l’accesso nei luoghi di lavoro, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultra cinquantenni devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione. I lavoratori nel caso in cui risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
– estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19: fino al 31 marzo è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 2022 n. 5 è stata rilasciata la Ordinanza Ministeriale 7 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d’Aosta.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Calabria si applicano le misure di cui alla c.d. «zona gialla».


Macrosettore EMISSIONI IN ATMOSFERA
Campo di ricerca AMBIENTE

Dalla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 n. 12 è stata rilasciata la Legge 23 dicembre 2021, n. 238: Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Tale provvedimento attua una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’UE.
Le misure su Ambiente, Sicurezza ed Energia sono riportate nei seguenti articoli:
• Art. 13 – immissione sul mercato ed uso di precursori di esplosivi
• Art. 31 – Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
• Art. 32 – Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.
• Art. 35 – Modifica all’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra.
• Art. 36 – Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
• Art. 38 – Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095.
• Art. 43: monitoraggio attuazione PNRR.


Macrosettore NORMATIVA AMBIENTALE
Campo di ricerca AMBIENTE

Dal Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022 n. 16 è stato rilasciato il Decreto del Presidente del Consinglio dei Ministri 17 dicembre 2021: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.
Tale decreto conferma l’impianto del Modello Unico di Dichiarazione ambientale. Il modello è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il presente provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l’Unità Locale dichiarante. I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2. Il termine per la presentazione è rinviato dal 30 aprile al 21 maggio 2022.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2022 n. 17 è stata rilasciata la Ordinanza Ministeriale 21 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna e Toscana sono rinnovate le misure di cui alla c.d. «zona gialla».


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2022 n. 18 è stato rilasciato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022: Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.
Tale decreto riporta in allegato le attività per le quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Nello specifico:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2022 n. 19 è stata rilasciata la Legge 21 gennaio 2022, n. 3: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Tale disposizione converte in legge, con ulteriori modifiche, il DL 26 novembre 2021, n. 172.
Tra le modifiche al DL 1° aprile 2021, n. 44, ove si sancisce l’obbligo del ciclo completo incluso il richiamo, della vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e l’estensione agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie, e oltre all’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, sono indicate le sanzioni.
Inoltre è sancito l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 n. è stata rilasciata la Legge 21 gennaio 2022, n. 3: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Tale decreto dispone misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro salute e servizi territoriali.
Tra le varie misure è previsto una misura per il contenimento dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia elettrica. In particolare relativamente agli oneri generali di sistema, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, saranno annullate le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Inoltre, viene introdotto un contributo straordinario per le imprese energivore i cui costi della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 – e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi – abbiano subìto un incremento del costo superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario (a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti), sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Ulteriori interventi riguardano l’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

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