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11/21 – Normativa nazionale

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Dalla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021 n. 265 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152
Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Tale decreto prevede disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Il decreto entrato in vigore il 7 novembre vede, tra le modifiche più rilevanti, quelle al testo unico ambientale. Il Titolo II, Capo I del DL prevede le seguenti modifiche al D.Lgs. 152/2006:
• all’art. 154 in materia di risorse idriche, promuovendo un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura
• agli artt. 13, 14 e 15 per quanto concerne la riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica (da 60 a 45 giorni) e dimezza i tempi per il rilascio del provvedimento (da 90 a 45 giorni).
Viene, inoltre, abrogato dall’art. 50 del DL 152/2021 l’art. 194 bis del D.Lgs. 152/2006 che definisce le procedure semplificate per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti, abrogato dal 1° gennaio 2019 e sostituito dal Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2021 n.277 è stata rilasciata la Legge n.165 del 19 novembre 2021, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
La legge introduce alcune misure importanti volte a rendere più semplici le modalità di verifica del possesso del certificato verde.
Tra le varie novità spicca quanto sancito dal comma 5 dell’art. 9-quinquies e dell’art. 9-septies del D.L. n. 52 del 22 aprile del 2021 ossia la possibilità per i lavoratori stessi, su base volontaria, di consegnare la certificazione verde al proprio datore di lavoro. I lavoratori che opteranno per questa soluzione saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Altra novità è la disposizione che prevede per i lavoratori somministrati, la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass di competenza dell’utilizzatore e che sia onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo.
Riguardo la scadenza della validità del green pass in corso di prestazione lavorativa, la legge dispone che per i dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dia luogo alle sanzioni previste. Tuttavia, come specificato dalla norma, la permanenza del lavoratore a cui scade il green pass durante l’orario di lavoro è ammissibile e tollerata solo per il periodo di tempo necessario per far sì che possa concludersi il turno di lavoro.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2021 n.281 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2021: Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell’8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
Tale decreto aggiunge il punto 45 all’elenco di cui all’allegato III, per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale). Nell’allegato IV invece, relativamente al periodo di validità dell’esenzione relativa all’uso del mercurio nei connettori elettrici rotanti presenti nei dispositivi medici per l’imaging ad ultrasuoni intravascolare, è stata modificata la data di scadenza, portata dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2026.
Le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto, relative alle modifiche all’allegato III, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021 mentre quelle relative alla modifica dell’allegato IV dal 1° luglio 2022.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2021 n.282 è stato rilasciato il Legge 26 novembre 2021, n. 172Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali.
Tale decreto rafforza le misure anti Covid con il super green pass.
In particolare, con il provvedimento è esteso l’obbligo vaccinale anche ad insegnanti, esercito e forze dell’ordine (confermato per il personale sanitario e quello delle strutture di assistenza per anziani, con estensione alla terza dose), mentre le attività ricreative (ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, ecc.) saranno accessibili solo a chi è in possesso del cosiddetto “super green pass”, ovvero a chi è vaccinato o guarito, a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio. Tra le misure, inoltre, figura la riduzione della durata del certificato verde, che scende da 12 a 9 mesi.
Sarà disposto, infine, un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 n.285 è stato rilasciato il Decreto Legislativo del Governo 2 novembre 2021, n. 189Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio.
Tale decreto detta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio.
Negli articoli 3, 4 e 5 sono prese in considerazione le violazioni e la conseguente disciplina sanzionatoria in materia di:
• restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio (art. 3)
• restrizioni all’uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio (art. 4)
• smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio (art. 5).


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 n.285 è stato rilasciato il Decreto Legislativo del Governo 8 novembre 2021, n. 196Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Tale decreto entrerà in vigore il 14 gennaio 2022 relativo alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Il provvedimento, , “mette al bando” gli oggetti usa e getta in plastica.
In particolare, la direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente della plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative.
La normativa non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale, e il decreto esclude – infine – dalla messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e, dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il ricorso ad alternative riutilizzabili.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 n.285 è stato rilasciato il Decreto Legislativo del Governo 8 novembre 2021, n. 197Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
Tale decreto, che entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre, ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilità e l’uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
Il decreto si applica a:
a) tutte le navi che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali con eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi ammesse.
Il decreto fissa, tra le altre, le caratteristiche degli impianti di raccolta, le misure per la notifica anticipata dei rifiuti, regole sui sistemi di recupero dei costi, e un sistema di comunicazione e scambio di informazioni.
Da segnalare, infine, che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le Autorità competenti dovranno predisporre, approvare e rendere operativo il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti”, e che il porto dovrà essere dotato – con oneri a carico del gestore del servizio – di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo.


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