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11/21 – Normativa Europea

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Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 novembre 2021 n. L400 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 12 agosto 2021, n. 1962: Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Tale regolamento rettifica l’allegato VI del reg. n. 1272/2008 (CLP).
La rettifica si è resa necessaria perché il reg. 2020/217 che ha modificato l’allegato VI del del reg. n. 1272/2008, ha introdotto degli errori, inserendo il codice di avvertenza «Dgr» per alcune sostanze che invece presentano tossicità specifica per organi bersaglio e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza «warning», corrispondente al codice di avvertenza «Wng», conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del reg. n. 1272/2008.
Queste sostanze si trovano nella tabella 3 dell’allegato VI, e sono le voci relative alle sostanze pentapotassio 2,2’,2”,2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato.
Poiché le disposizioni del reg. 2020/217 contenenti l’errore si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2021, anche la relativa rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 novembre 2021 n. L415 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 19 novembre 2021, n. 2030: Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide.

Tale regolamento stabilisce nuovi limiti applicabili alla N,N-dimetilformammide, sostanza prodotta ed utilizzata in grandi quantità come solvente organico sia nel settore industriale che in quello professionale.
In particolare, si riporta che «Non deve essere immessa sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 6 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 1,1 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea», inoltre «non dovrà essere prodotta o utilizzata come sostanza in quanto tale oppure come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 12 dicembre 2023 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati».
«In deroga a quanto sopra», si precisa che «l’obbligo si applica a decorrere dal 12 dicembre 2024 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di spalmatura diretta o transfer per il rivestimento in poliuretano di materiali tessili o cartacei o nella produzione di membrane di poliuretano, e a decorrere dal 12 dicembre 2025 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini dell’uso, o l’uso, come solvente nei processi di filatura a secco e a umido delle fibre sintetiche».

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Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 novembre 2021 n. L418 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 23 novembre 2021, n. 2045: Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Tale regolamento cancella il regime di esenzione dall’obbligo di autorizzazione per l’uso di quattro sostanze chimiche estremamente preoccupanti.
In particolare, è prevista una “stretta autorizzatoria” per le sostanze “bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)”, “benzil-butil-ftalato (BBP)”, “dibutil ftalato (DBP)” e “diisobutilftalato (DIBP)”, elencate alle voci da 4 a 7.
Tutte e 4 le sostanze, tossiche per la riproduzione, sono state identificate come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino.
Il regolamento conferma che le sostanze in questione dal 21 febbraio 2015 possono essere prodotte o immesse in commercio solo previa autorizzazione, e sostituisce, inoltre, il regime generale di esenzione previsto a favore degli usi nel confezionamento primario dei medicinali con un nuovo regime di deroga temporanea che scadrà il 14 dicembre 2024.

Macrosettore ALTRO
Campo di ricerca AMBIENTE

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 novembre 2021 n. L418 è stato rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 8 novembre 2021, n. 2053: Decisione (UE) 2021/2053 della Commissione dell’8 novembre 2021 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato ai fini del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale regolamento cancella il regime di esenzione dall’obbligo di autorizzazione per l’uso di quattro sostanze chimiche estremamente preoccupanti.
Tale decisione riporta un documento che mira ad aiutare e sostenere tutte le organizzazioni che desiderano migliorare la loro prestazione ambientale proponendo idee e suggerimenti, nonché orientamenti pratici e tecnici.
Tale documento è destinato innanzitutto alle organizzazioni già registrate a EMAS, in secondo luogo alle organizzazioni che intendono registrarsi a EMAS in futuro e infine a tutte le organizzazioni che desiderano acquisire informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale al fine di migliorare le loro prestazioni in questo ambito. Di conseguenza l’obiettivo del presente documento è aiutare tutte le organizzazioni del settore della fabbricazione di prodotti in metallo lavorato a concentrarsi sugli aspetti ambientali pertinenti, diretti e indiretti, e a reperire sia informazioni sulle migliori pratiche di gestione ambientale sia adeguati indicatori di prestazione ambientale specifici al settore (allo scopo di misurare le proprie prestazioni) nonché esempi di eccellenza.

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Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 novembre 2021 n. C480 è stato rilasciata la Comunicazione CE 29 novembre 2021, n. 480/06: Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Tale decisione riporta il rilascio di autorizzazione della sostanza Triossido di cromo N. CE: 215-607-8, N. CAS: 1333-82-0 autorizzato all’uso come trattamento superficiale per la fabbricazione di acciaio elettrico a grani orientati utilizzato nei nuclei magnetici dei trasformatori ad alte prestazioni e nei relativi dispositivi elettromagnetici.

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