ALTRO
Con l’ordinanza 32473/2021 dello scorso 8 novembre la Cassazione afferma che non è dovuto nessun indennizzo al lavoratore che si infortuna durante la pausa al di fuori dell’ufficio dove presta la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè. La sosta al bar, spiega, infatti, la Suprema Corte, non è legata in alcun modo ad esigenze lavorative, e la caduta nel percorso per recarvisi non può essere risarcita causa l’assenza del necessario nesso tra il rischio corso e l’attività svolta.
Così è stato accolto il ricorso dell’Inail, che nei precedenti gradi di giudizio era stato condannato a pagare un’indennità di malattia e un indennizzo di danno permanente nei confronti di una dipendente di una Procura della Repubblica infortunatasi durante la c.d. “pausa caffè”.
La Corte ha -invece – chiarito come in tale situazione, la lavoratrice, allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio «si sia volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente». Pertanto, venuta meno la possibilità di affermare che la caduta sia dovuta in “occasione di lavoro”, viene escluso il risarcimento.
PREVENZIONE INCENDI
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 16700 evidenzia gli aspetti salienti del decreto 3 settembre 2021 anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa, ribadendo che il cardine del Decreto è l’art. 3 che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro, che stabilisce:
• Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.
• Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto.
• Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei punti succitati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
La Circolare esplicita che Il “Decreto Minicodice” è stato impostato come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che caratterizza il Codice di prevenzione incendi, di cui conserva lo stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose semplificazioni. L’allegato I fa esplicito riferimento al Codice di prevenzione incendi nel richiamarne termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 e, seguendone la stessa impostazione, richiede una specifica valutazione del rischio d’incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al paragrafo 3 dell’allegato.
Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato del Decreto sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere.
Infine la Circolare 16700 sottolinea come la “Gestione della Sicurezza Antincendio”, pur essendo declinata in “linguaggio Codice”, mantenga i contenuti della precedente normativa, integrando le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per quanto riguarda il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
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