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10/21 – Normativa nazionale

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Macrosettore PREVENZIONE INCENDI
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021 n.237 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tale decreto stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il nuovo decreto, si applicherà alle attività svolte nei luoghi di lavoro come definiti dall’art.62 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
È costituito da un articolato normativo e da cinque allegati:
• Gestione della sicurezza antincendio in esercizio
• Gestione della sicurezza antincendio in emergenza
• Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio
• Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio
• Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio
La gestione dell’emergenza, così come il Piano di Emergenza, dovrà tenere conto della sicurezza durante le normali attività dell’azienda e in condizioni di emergenza reale.
Il datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il Piano di emergenza (pur dovendo adottare comunque misure organizzative e gestionali nell’eventualità di un incendio) in assenza di almeno una delle condizioni presenti nell’allegato II, ovvero:
• presenza di almeno 10 lavoratori
• presenza di luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (lavoratori + ospiti + pubblico + ecc.)
• presenza di luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, quindi soggetti a controllo da parte dei VV.F.
Il Decreto va finalmente a colmare il vuoto relativo al periodo entro il quale va previsto l’aggiornamento formativo di addetti e/o datore di lavoro, che sarà ogni cinque anni. I contenuti minimi dell’aggiornamento formativo sono riportati nell’allegato III. Per la parte teorica sarà possibile usare le nuove tecnologie di formazione a distanza e di tipo sincrono. Per le attività formative saranno individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.
Infine il decreto ridefinisce le regole anche relativamente alle qualifiche ed alla formazione dei formatori.
Il presente decreto entra in vigore il 4 ottobre 2022. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del D.M: 10 marzo 1998.


Macrosettore GESTIONE RIFIUTI
Campo di ricerca AMBIENTE

Dalla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2021 n.240 è stato rilasciato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2021 Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
Tale decreto riporta le linee guida relative alla pianificazione di emergenza esterna ed alla relativa informazione alla popolazione.
Le presenti linee guida sono strutturate in tre parti:
• una parte contenente un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione, ai fini della Pianificazione di emergenza esterna;
• una metodologia speditiva per la realizzazione di detta pianificazione a livello provinciale,
• schede contenenti dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili, finalizzati a fornire elementi utili in fase di attuazione del PEE.
I titolari delle attività individuate nell’allegato al presente provvedimento, entro il 6 dicembre 2021, devono trasmettere al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26-bis, del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento nei modi previsti dal successivo comma 8.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021 n.246 è stato rilasciato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″».
Tale decreto riporta le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato.
Tale decreto definisce gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
• l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
• per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
• per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
• per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.”
Inoltre sostituisce gli allegati A, B, C che Dpcm 17 giugno 2021 e dispone il nuovo allegato H.


Macrosettore ALTRO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, n. 252 è stato rilasciato il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Tale decreto dispone alcuni provvedimenti in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
• Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 8)
Intervenendo sull’art. 26 del D.L. n. 18/2020), il nuovo Decreto Legge prevede che:

• fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020);
• dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per le tutele disposte dall’art. 26 del D.L. n. 18/2021, i datori di lavoro del settore privato, con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, hanno diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

Inoltre disponi ulteriori provvedimenti in relazione ai congedi parentali e ai trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e blocco dei licenziamenti per motivi economici.


Macrosettore PREVENZIONE INCENDI
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021 n.259 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tale decreto conosciuto anche con il nome di “Decreto Mini Codice” va ad indentificare la Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi di lavoro a rischio incendio di tipo basso mentre rimanda al D.M. 03.08.2015 (“Codice”) oltre che alle regole tecniche vigenti, la valutazione dei rischi d’incendio in tutte quelle attività che non sono a rischio incendio di tipo basso, come definito nell’articolo 3.
I criteri pratici di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I del Decreto per i luoghi a rischio basso.
Il presente decreto entra in vigore il 29 ottobre 2022.


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