RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Il 1° gennaio 2021 è scattata la prima fase del Regolamento n. 542/2017 che ha introdotto nel CLP il nuovo allegato VIII intitolato “Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione”.
L’Art 45 del regolamento CLP prevede che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele pericolose sono obbligati a fornire informazioni agli organismi nazionali competenti per adottare misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria.
RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Dal 1° gennaio decorre l’obbligo di applicazione il regolamento n. 2020/878 che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH in materia di Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) e che abroga il precedente regolamento n. 2015/830.
Fatto salvo l’obbligo di aggiornare le SDS conformemente all’articolo 31 del REACH, le SDS conformi al Regolamento 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Dal 5 gennaio entra in vigore l’obbligo di notifica delle sostanze altamente preoccupanti presenti in concentrazione superiore allo 0,1% (p/p) in articoli attraverso il nuovo database dell’ECHA, SCIP – Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).
ALTRO
Il Ministero della salute con la Circolare n. 499 vuol fornire una utile integrazione alla circolare del 23 giugno 2020 relativamente alle indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori. Nello specifico tale circolare ribadisce che i corsi di formazione per il primo soccorso – BLSD sono assimilabili a quelli consentiti dal DPCM 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10, lettera s).
RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Il 1° febbraio entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.
Il nuovo regolamento limiterà l’accesso ai privati di talune sostanze, alcune soggette a restrizione ed altre soggette a segnalazione con modifiche anche sostanziale dell’Allegato I (precursori soggetti a restrizioni).
Nonostante il regolamento si applichi a partire dal 1° febbraio 2021, le licenze che sono state validamente rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 restano valide fino alla data di validità originariamente indicata su tali licenze, o fino al dal 2 febbraio 2022, se quest’ultima data è anteriore.
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata pubblicata la circolare n. 1088977 che ha confermato l’estensione dei certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in materia di F-GAS
Con la Circolare, infatti, sono stati chiariti gli ulteriori aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.
I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
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