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12/20 – Normativa nazionale

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Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 02 dicembre 2020 n. 299 è stato rilasciato il Decreto-legge 02 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Tale decreto prevede un prolungamento del limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali 30 a 50 giorni.
Inoltre, si stabilisce che:
– dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
– il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
– sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
– dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Infine, le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 03 dicembre 2020 n. 301 è stato rilasciato il Decreto del presidente del consiglio dei ministri 03 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».
Tale decreto va ad affiancare il D.L. del 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.
Il nuovo decreto è costituito da 14 articoli rimane la definizione delle limitazioni per tutto il territorio nazionale suddiviso per zone (gialla, arancione e rossa) cosi come definito nel precedente D.P.C.M.
Le misure restrittive per le diverse zone sono analoghe a quelle del precedente D.P.C.M.
L’unica novità consiste nell’inserimento del comma 4 dell’art. 1 (per le zone gialle) in cui si fa riferimento alle limitazioni contenute all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 relativo al periodo natalizio.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020.
Inoltre vengono disposte delle limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, delle disposizioni in materia di trasporto pubblico di linea, navi da crociera e navi di bandiera estera e disposizioni specifiche per la disabilità.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 05 dicembre 2020 n. 303 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.
Tale ordinanza dal 6 dicembre 2020 dispone che per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 05 dicembre 2020 n. 303 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano.
Tale ordinanza dispone che per le Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del decreto D.P.C.M. del 3 novembre 2020. e sono applicate le misure di cui all’art. 2 dello stesso.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 05 dicembre 2020 n. 303 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto dispone che per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte sono applicate le misure di cui all’art. 2 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e per la Regione Abruzzo sono applicate le misure di cui all’art. 3 del medesimo decreto.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2020 n.313 è stato rilasciato il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Tale decreto dispone ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del coronavirus nel periodo natalizio.
In sintesi le disposizioni principali:
– Dal 21 dicembre al 6 gennaio: vietato ogni spostamento tra Regioni (e da/per le province autonome di Bolzano e Trento), compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori Regione.
– Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla “zona rossa”, sono consentiti gli spostamenti per motivo di lavoro, salute e necessità. Restano chiusi: negozi, centri estetici, bar e ristoranti.
– Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla “zona arancione”.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2020 n.314 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministero della Salute del 18 dicembre 2020Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale.
Tale ordinanza dispone delle ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio italiano. In sintesi alcune disposizioni:
– le persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia da Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 8 del decreto stesso.
– limitatamente al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applicano le disposizioni previste per gli Stati di cui all’elenco C dell’allegato 20 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2020 n.315 è stata rilasciata l’ Ordinanza del Ministero della Salute 20 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Tale ordinanza dispone ulteriori limitazioni agli ingressi sul territorio nazionale. Nello specifico è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord così come è vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione e a sottoporsi a test molecolare o antigenico.


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Dalla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2020 n.318 è stata rilasciata l’ Ordinanza del Ministero della Salute 23 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Tale ordinanza dispone ulteriori disposizioni relativi agli ingressi sul territorio nazionale.
L’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:
– obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico;
– obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48
ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto.
– obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale all’Asl competente.
Inoltre tale ordinanza con l’ art. 2 modifica l’elenco di cui all’allegato 20 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.


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Dal Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020 n.319 è stata rilasciata la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale legge di conversione del D.L. 137/20 (cosiddetto Decreto Ristori) abroga il DL 149/20, DL 154/20 e DL 157/20.
Tale legge dispone ulteriori misure fiscali e di sostegno alla liquidità.
Di seguito si riportano alcune delle misure principali del provvedimento:
– proroga dell’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per bar, ristoranti e venditori ambulanti;
– sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre;
– razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione;
– proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
– credito d’imposta per canoni di locazione;
– abolizione seconda rata IMU
– la detassazione dei contributi e delle indennità Covid-19;
– contributo una tantum per le edicole;
– credito d’imposta musica e spettacoli da vivo;
– procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori.

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