RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
La Circolare del Ministero della Salute del 12 Ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.
Nello specifico si è ritenuta una nuova valutazione relativa a:
Casi positivi asintomatici
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Casi positivi sintomatici
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).
Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
• un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
• un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Inoltre nella circolare si raccomanda di:
• far eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
• non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
• promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
A partire dallo scorso 28 ottobre è attiva la banca dati SCIP (acronimo di Substances of Concern In articles as such or in complex objects Products) della Comunità Europea relativa alla presenza di sostanze pericolose (SVHC) negli articoli.
Tale banca dati è predisposta dall’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per le informazioni sulle sostanze pericolose (SVHC) presenti negli articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) stabilito dalla direttiva quadro sui rifiuti (WFD).
In particolare, a partire dal 5 gennaio 2021, vige l’obbligo per chiunque produca, assembli, importi o distribuisca articoli e prodotti complessi contenenti sostanze cosiddette SVHC (Substance of Very High Concern) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso (calcolato a livello di articolo), di notificarli secondo precise modalità alla banca dati SCIP istituita dalla ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche).
Le sostanze SVHC sono quelle previste dall’art. 33 del Regolamento REACH ed incluse nel suo Allegato XIV (Candidate List).
Il database SCIP garantisce che le informazioni sugli articoli contenenti sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate (candidate list) siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase dei rifiuti. Le informazioni nel database vengono quindi messe a disposizione degli operatori dei rifiuti e dei consumatori.
Lo scopo è quello di ridurre la presenza di sostanze pericolose dai flussi di rifiuti e di rendere disponibili ai consumatori e ai gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti le informazioni su materiali e sostanze incorporate all’interno dei prodotti immessi sul mercato
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