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04/20 – News, avvisi e scadenze

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GESTIONE RIFIUTI

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali con Circolare 23 marzo 2020, n. 4 fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Il comma 2 dell’art. 103 stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
La circolare precisa che la norma, con riferimento alle iscrizioni all’Albo, va riferita ai procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:
a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.
Viene comunque specificato che rimane fermo “il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.”


EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la Circolare del 6 aprile 2020, n. 24526 chiarisce gli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai termini previsti dall’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e della relativa comunicazione alla Banca Dati ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018 in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, in particolare:
La sospensione dei termini prevista dall’articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non può essere applicata ai termini di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 517/2014 per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Tuttavia, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19.
Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del DPR 16 novembre 2018, n 146, si ritiene che la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 maggio 2020.


IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale)

È stato pubblicato il documento tecnico ufficiale elaborato dall’INAIL che contiene indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro nella fase di riapertura delle attività produttive, prevista dal 4 maggio.
La pubblicazione è composta da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”.
In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.
La seconda illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici.
La pubblicazione è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile, a cui INAIL partecipa con un suo rappresentante, ed è frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Pubblicato, sul sito INAIL, l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) – occhiali, visiere, semimaschere, indumenti di protezione, guanti e calzari – validati positivamente dall’INAIL in attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo, che ha attribuito questa funzione all’Istituto in via straordinaria fino al termine dell’emergenza Covid-19, in deroga alle procedure ordinarie.
La lista si riferisce esclusivamente ai DPI validati dall’INAIL sulla base della documentazione trasmessa dal produttore/importatore. La validazione in deroga dell’Istituto riguarda, infatti, soltanto i singoli modelli di DPI presi in considerazione e non può essere estesa in alcun modo all’intera produzione/importazione di altri dispositivi, anche della stessa serie, da parte delle imprese presenti nell’elenco.
Il documento, che sarà aggiornato periodicamente, per ciascun DPI riporta la data di validazione, la tipologia di prodotto, il nominativo della ditta produttrice/importatrice e un’immagine, se disponibile.


IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale)

In data 24 aprile è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza
È obiettivo prioritario del protocollo coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.


MEDICINA DEL LAVORO – DISPOSIZIONI SANITARIE

A seguito dell’integrazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” ed all’approvazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” il Ministero della Salute ha ritenuto necessario fornire delle indicazioni operative relative alle attività svolte dal medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, con la Circolare Ministeriale 29 aprile 2020, n. 14915.
La “sorveglianza sanitaria” (art. 2 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) è definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e rientra nell’attività “svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH)” (art. 39 c. 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) dal medico competente, così come individuato all’art. 38 comma 1 del citato decreto.
Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente che, ai sensi dell’art. 25 del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”.
È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure stesse.
Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:
• la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
• la visita medica su richiesta del lavoratore;
• la visita medica in occasione del cambio di mansione;
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.
Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi – dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.
In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:
• la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)
Andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

 

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