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09/19 – News, avvisi e scadenze

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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata pubblicata la Circolare 4 settembre 2019, n. 27021 relativa alla “Durata minima dei corsi di formazione professionale per il conseguimento ed il rinnovo del c.f.p.ADR”.
Con la presente circolare è stato disposto che, al fine di uniformare lo svolgimento dei corsi per il conseguimento ed il rinnovo dei certificati di formazione professionale per i conducenti di merci pericolose in regime ADR, la durata minima degli stessi nonché il numero massimo delle unità di insegnamento per giornata di corso siano conformi ai punti 8.223, 8.224 e 8.225 dell’ADR.
Nella circolare vengono prese in considerazione le unità di insegnamento supplementari per le esercitazioni pratiche, gli esami, le assenze e le relative lezioni di recupero. Le precedenti circolari relative alla durata minima dei corsi di formazione professionale ADR prot. 28990 del 26 marzo 2007 e prot. 7480 del 21 marzo 2013, sono abrogate.


EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.P.R. 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.
Dovranno essere comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti F-gas.
Sul portale Banca Dati FGAS, l’area Comunicazione interventi è attiva a partire dal 18 settembre.
Dal 10 settembre i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi sono tenuti a richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l’accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una richiesta abilitazioni, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato.
Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato, da parte delle imprese certificate mediante la comunicazione alla Banca dati, dalla quale le aziende in possesso di attrezzature contenenti F-gas potranno scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

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