Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 154 del 12 giugno 2019 è stata rilasciato il Regolamento CEE/UE 11 giugno 2019, n. 957
Regolamento (UE) 2019/957 della Commissione, dell’11 giugno 2019, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA.
Tale Regolamento modifica l’allegato XVII del Reg 1907/2006 concernente la restrizione delle seguenti sostanze chimiche (REACH) (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroottil) silanetriolo e i TDFA.
Macrosettore | EMISSIONI IN ATMOSFERA |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 160 del 18 giugno 2019 è stata rilasciato il Regolamento CEE/UE 7 marzo 2019, n. 986
Regolamento delegato (UE) 2019/986 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi.
Tale regolamento modifica gli allegati I e II del Reg. 510/2011 definendo una nuova metodologia per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli N1 omologati con un sistema a più fasi («veicoli omologati in più fasi»).
Macrosettore | EMISSIONI IN ATMOSFERA |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 162 del 19 giugno 2019 è stata rilasciata la Rettifica (com.) 19 giugno 2019 Rettifica del regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore.
Tale rettifica modifica il punto 1.1 a pagina 2 del Reg.83 della UNECE.
Macrosettore | GESTIONE DEI RIFIUTI |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 163 del 20 giugno 2019 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 7 giugno 2019, n. 1004 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione
Tale Decisione stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 164 del 21 giugno 2019 è stata rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 5 giugno 2019, n. 983 Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Tale direttiva modifica l’articolo 18 bis e l’allegato III punto a della direttiva 2004/37/Ce. All’articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:
«Al più tardi l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.
Al più tardi entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione con le parti interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in campo sanitario, valuta la possibilità di modificare la presente direttiva per includervi i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o se proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci. Su tale base la Commissione presenta, se del caso e previa consultazione delle parti sociali, una proposta legislativa.».
Mentre all’allegato III sono state aggiunte delle righe inerenti i valori limite per gli agenti chimici quali:
• cadmio e i suoi composti inorganici
• berillio e composti inorganici
• acido arsenico e i suoi Sali e composti inorganici
• formaldeide
• 4,4 – merilene-bis (2 cloroanilina).
Macrosettore | NORMATIVA AMBIENTALE (generale) |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 170 del 25 giugno 2019 è stata rilasciato il Regolamento CEE/UE 5 giugno 2019, n. 1010
Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio.
Il presente regolamento modernizza la gestione delle informazioni e garantisce un approccio più coerente agli atti legislativi nel suo ambito di applicazione, semplificando la comunicazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi, migliorando le basi di dati per le valutazioni future e aumentando la trasparenza per i cittadini, in funzione delle circostanze di ciascun caso. Vengono modificate ad esempio il Regolamento n. 166/2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 169 del 25 giugno 2019 è stata rilasciato il Regolamento CEE/UE 20 giugno 2019, n. 1020
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.
L’obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione di cui all’articolo 2, per garantire che nel mercato dell’Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente, della sicurezza pubblica. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell’Unione riportate all’allegato I.
Macrosettore | NORMATIVA AMBIENTALE (generale) |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 169 del 25 giugno 2019 è stata rilasciato il Regolamento CEE/UE 20 giugno 2019, n. 1021
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti.
Il presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l’ambiente vietando la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli.
Macrosettore | TRASPORTO MERCI PERICOLOSE |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 173 del 27 giugno 2019 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 17 giugno 2019, n. 1094
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1094 della Commissione, del 17 giugno 2019, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
L’allegato I, capo I.3, e l’allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contiene gli elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche.
Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate. Tali allegati sono pertanto stati adeguati e in considerazione di ciò, per motivi di chiarezza, sono stati sostituiti integralmente.
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