ALTRO
In data 6 febbraio 2019 è stata pubblicata la nuova Guida al Contributo Ambientale CONAI 2019.
La Guida CONAI, pubblicata il 30 gennaio, anche per l’anno 2019, si compone di due Volumi:
• nel primo vengono illustrati gli adempimenti e le procedure consortili
• il secondo include tutta la modulistica e le relative istruzioni.
La nuova edizione recepisce le modifiche di Statuto e Regolamento, dal 1˚ gennaio 2019:
• ai fini dell’applicazione del Contributo, il commerciante di imballaggi vuoti è stato equiparato all’ultimo produttore di imballaggi ed è quindi tenuto ai medesimi adempimenti di applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo. Nel contempo è stata prevista una procedura agevolata per i commercianti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, alla quale gli stessi possono accedere facoltativamente;
• la storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” deve riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni (merci confezionate).
Contributo imballaggi in plastica:
Nel corso del 2018, con l’obiettivo di rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono e superare la logica del flusso prevalente, si è fatto un ulteriore passo avanti, adottando un criterio ancora più netto di prevenzione che, sulla base degli approfondimenti svolti, ha portato ad aumentare la forbice contributiva tra le fasce e riclassificare gli imballaggi, a partire da quelli di Fascia B, come segue:
FASCIA A – imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”
FASCIA B1 – imballaggi da circuito “Domestico” con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata
FASCIA B2 – Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”
FASCIA C – imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali
Con questo nuovo approccio si prevedono quindi quattro diversi livelli contributivi per altrettante categorie di imballaggi in plastica e si avvia un percorso di riclassificazione degli imballaggi rispetto alla loro effettiva selezionabilità e riciclabilità, ripensando quindi la logica del flusso prevalente che, in prima applicazione, mirava essenzialmente a semplificare le procedure applicative della diversificazione.
PREVENZIONE INCENDI
Sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.”
Scopo del decreto è quello di integrare la vigente normativa per gli edifici di civile abitazione di grande altezza per i quali sarà obbligatorio pianificare la gestione dell’emergenza in caso di incendio. A tal fine l’allegato 1 del decreto prevede delle modifiche all’allegato del decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246: viene sostituito il punto 9 (Deroghe) e introdotto il punto 9-bis “Gestione della sicurezza antincendio”.
Le disposizioni contenute nell’allegato 1 si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e, a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro i seguenti termini, previsti dall’art. 3 del D.M.:
“a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.”
Il decreto del 25 gennaio 2019 entrerà in vigore il 6 maggio 2019, novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PREVENZIONE INCENDI
Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono state pubblicate le disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti, che ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (PEE).
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