Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 è stata rilasciata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, n. 302 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Si segnalano, in particolare, i seguenti commi dell’articolo 1:
• Maggiorazione delle sanzioni – comma 455, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
• Inquinamento acustico – Comma 746: ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447. Modificato l’art. 6-ter del DL 30 dicembre 2008, n. 208.
• Pneumatici fuori uso – Commi 751 e 752: al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, sono state apportate modifiche all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
• Plastiche monouso – Comma 802: è introdotto, nel Titolo II (Gestione degli imballaggi) della Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l’art. 226-quater “Plastiche monouso” che impone specifici compiti ai produttori di plastica.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2019 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 31 dicembre 2018 “Ulteriore posticipo dell’entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, recante: “Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”
Tale decreto posticipa l’entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016 al 31 dicembre 2019.
Macrosettore | EMISSIONI IN ATMOSFERA |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale n.7 del 9 gennaio 2019 è stato rilasciato il Decreto del Presidente della Repubblica n.146 “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.”
Tale decreto esamina la normativa relativa ai gas fluorurati ad effetto serra contenuti in impianti ed attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione.
Nello specifico disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:
– individua le autorità competenti
– individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica;
– individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;
– individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione;
– stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
– disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti;
– disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
individua i sistemi di comunicazione delle informazioni;
– disciplina l’etichettatura delle apparecchiature.
Il DPR 146/2018 è entrato in in vigore il 24 gennaio 2019.
Macrosettore | GESTIONE RIFIUTI |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2018 ”
Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso”
Tale decreto sostituisce l’allegato II della direttiva 2000/53/CE. L’allegato II specifica le condizioni in cui i materiali e i componenti dei veicoli immessi dopo il 1° luglio 2003 possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.
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