Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il 16 luglio 2026 il riscontro a un interpello ambientale dello Sportello Amianto Nazionale. Il documento affronta questioni critiche sulla gestione dei rifiuti contenenti amianto provenienti da micro-cantieri di bonifica, fornendo chiarimenti su deposito temporaneo, trasporto e tracciabilità attraverso FIR e RENTRI. L’obiettivo è standardizzare le prassi operative, limitare il rischio di contestazioni e risolvere le principali criticità gestionali.
I tre quesiti posti dallo Sportello Amianto Nazionale
Lo Sportello ha sottoposto al Ministero tre specifiche richieste di chiarimento:
- Deposito temporaneo in sede diversa dal cantiere: il trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione alla sede o unità locale dell’impresa costituisce deposito temporaneo o stoccaggio autorizzabile?
- Trasbordo e cambio di trasportatore: quando il mezzo o il trasportatore cambiano dopo l’arrivo presso una struttura del produttore, può applicarsi il concetto di trasbordo totale secondo le istruzioni FIR, oppure è necessario un nuovo formulario?
- Registrazione nel RENTRI: quali modalità registrative adottare nei movimenti articolati tra sede aziendale e impianto finale?
Le indicazioni del MASE
Deposito temporaneo presso sede diversa dal cantiere
Il Ministero conferma la possibilità, secondo gli articoli 183, 185-bis e 193 comma 19 del D.Lgs. 152/2006. Il principio decisivo, supportato da precedenti sentenze della Cassazione (nn. 41056/2015 e 16441/2017), è che il “luogo di produzione” può estendersi oltre il cantiere stesso, purché il sito sia nella disponibilità del produttore, funzionalmente connesso e dotato delle misure di sicurezza richieste.
Trasbordo e cambio di trasportatore
Per il cambio di mezzo o trasportatore, il Ministero non introduce nuove interpretazioni, ma rimanda alle disposizioni dell’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e alle Istruzioni per la compilazione del FIR, che già disciplinano sia il trasbordo totale sia le eccezioni previste dall’articolo 193, comma 19 del TUA.
Tracciabilità nel RENTRI
Per le registrazioni di carico e scarico, il MASE rinvia alle Istruzioni per il registro cronologico (Allegato 1 al D.D. 251/2023), dove sono già specificate le modalità per trasbordo totale e i casi dell’articolo 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006.
Implicazioni operative
Questo interpello rappresenta un orientamento importante per le imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali in categoria 10, fornendo criteri operativi uniformi per la gestione dei rifiuti di amianto nei micro-cantieri di bonifica.


Commenti recenti