A partire dal 24 giugno 2026 entrano in vigore le nuove regole nazionali in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. Il provvedimento, contenuto nel Decreto 13 aprile 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno 2026), recepisce le direttive europee 2022/1999 e 2025/1801, armonizzando le procedure di controllo a livello continentale.
Uniformità dei Controlli su Tutto il Territorio
La novità principale riguarda l’introduzione di procedure ispettive standardizzate e uniformi su tutto il territorio italiano, applicabili a veicoli nazionali, comunitari ed extra-UE, con esclusione dei soli trasporti militari. Questa armonizzazione mira a eliminare difformità applicative territoriali e a garantire coerenza nelle verifiche.
Durante i controlli su strada, le Forze dell’Ordine opereranno secondo una check list standardizzata e rilasceranno al conducente un attestato di verifica. Questa documentazione evita duplicazioni ispettive e accelera le procedure amministrative.
Controlli Estesi alle Sedi Aziendali
Le verifiche non si limitano al controllo stradale. Le autorità competenti possono estendere l’ispezione direttamente presso le sedi aziendali, sia a titolo preventivo sia in conseguenza di gravi violazioni accertate sulla strada. Questo approccio consente di monitorare le fasi critiche di carico, scarico e stivaggio delle merci, incidendo sulla responsabilità complessiva dell’impresa.
Classificazione delle Violazioni in Tre Categorie di Rischio
Il sistema sanzionatorio si articola secondo una classificazione delle violazioni dell’Accordo ADR in tre categorie di rischio decrescente, con proporzionata graduazione delle sanzioni.
Prima categoria – Rischio immediato: Le infrazioni che rappresentano un pericolo imminente per la vita o per l’ambiente determinano l’immobilizzazione del veicolo fino alla messa in regola. In questa categoria rientrano le violazioni più critiche da un punto di vista della sicurezza.
Seconda categoria – Rischio medio: Comprende situazioni di rischio non immediato, quali la carenza di estintori funzionanti o imballaggi danneggiati. Le difformità rilevate richiedono una correzione sul posto ovvero al termine del viaggio, senza blocco stradale immediato.
Terza categoria – Difformità formali: Raggruppa le irregolarità puramente amministrative o formali a basso impatto. L’impresa ha la possibilità di sanare queste difformità successivamente, senza subire l’immobilizzazione del veicolo.
Monitoraggio e Reporting Europeo
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avrà il compito di trasmettere una relazione alla Commissione Europea con cadenza biennale, contenente i dati sui veicoli controllati e la rendicontazione delle infrazioni e sanzioni applicate. Questo adempimento si inserisce in una strategia più ampia di elevamento degli standard di affidabilità e qualità della catena logistica nazionale.
Implicazioni Operative
Le nuove procedure richiedono alle imprese di trasporto di adeguare i propri sistemi di controllo interno, in particolare per quanto concerne le fasi di preparazione del carico e la documentazione a bordo. L’introduzione di sanzioni proporzionate al rischio effettivo rappresenta un incentivo verso il miglioramento della compliance normativa.


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