RENTRI – FIR cartaceo e sanzioni rinviate
Con l’entrata in vigore della Legge 27 febbraio 2026 n. 26, di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025 n. 200, sono state introdotte alcune misure transitorie per l’applicazione del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
FIR cartaceo ancora utilizzabile
Il comma 5-bis dell’art. 13 stabilisce che fino al 15 settembre 2026 il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) può essere emesso anche in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59.
Sanzioni rinviate
Il comma 5-septies modifica l’art. 258 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, prevedendo che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR si applichino solo a partire dal 15 settembre 2026.
Coerenza del formato lungo la filiera
È importante ricordare che il formato del FIR scelto dal produttore/detentore vincola tutta la filiera:
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FIR digitale → gestione digitale per trasportatore e destinatario
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FIR cartaceo → gestione cartacea per tutti i soggetti coinvolti
Queste disposizioni consentono quindi un periodo di transizione per completare l’adeguamento al sistema RENTRI.
RENTRI – Pubblicate nuove FAQ
Sul sito RENTRI sono state pubblicate nuove FAQ in risposa ad alcuni quesiti posti in occasione del webinar tenutosi l’11 febbraio. Nello specifico:
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Aspetto esteriore dei rifiuti (campo 6 del FIR), modalità di compilazione in caso di trasporto dei rifiuti in cisterna
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Trasporto intermodale: gestore marittimo
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Modifica del destinatario dopo l’inizio del trasporto: modalità di compilazione del FIR digitale e FIR cartaceo
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Obblighi dei soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di cui all’art. 230, comma 5 del D.lgs. n. 152/2006


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