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Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad amianto: recepita la direttiva europea

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È stato pubblicato lo scorso 9 gennaio il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, che recepisce la Direttiva UE 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU Serie Generale n. 6 del 09/01/2026).

Il decreto, in vigore dal 24 gennaio 2026, introduce modifiche significative al Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, intervenendo su quasi tutti gli articoli della disciplina e prevedendo l’introduzione di un nuovo allegato XLIII-ter (malattie professionali correlate all’amianto con diagnosi medica di patologie).

Le modifiche riguardano principalmente il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08, relativo alla protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto. Il provvedimento si compone complessivamente di 19 articoli:

  • 17 articoli modificano o sostituiscono corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 81/2008;

  • 1 articolo (art. 17) introduce il nuovo allegato XLIII-ter;

  • 1 articolo (art. 19) è relativo alla clausola d’invarianza finanziaria.

La Direttiva UE stabilisce che, laddove più favorevoli alla salute e sicurezza dei lavoratori, si applichino le disposizioni della direttiva cancerogeni, mutageni e reprotossici (Direttiva 2004/37/CE). Il legislatore italiano ha scelto di non inserire una disposizione autonoma, integrando tale principio direttamente nell’articolato. Come indicato nella relazione illustrativa allo schema di decreto, tale scelta è motivata dalla volontà di rendere pienamente equivalenti le misure di protezione previste per l’amianto a quelle applicabili agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.

Tra le principali novità introdotte al D.Lgs. 81/2008 si segnalano:

  • l’introduzione di nuovi valori limite di esposizione professionale (VLEP), più cautelativi, pari a 0,01 fibre/cm³, valore dieci volte inferiore rispetto al precedente limite previsto dal D.Lgs. 81/2008;

  • la graduale introduzione della microscopia elettronica (SEM), finalizzata alla misurazione anche delle fibre più sottili e maggiormente pericolose per la salute dei lavoratori;

  • la revisione della classificazione delle neoplasie correlate all’esposizione ad amianto nel registro nazionale.

Con riferimento alla formazione, il decreto introduce due nuovi commi all’art. 258 che prevedono:

  • l’adattamento della formazione, per quanto possibile, alle caratteristiche della mansione del lavoratore, nonché ai compiti e ai metodi di lavoro specifici della professione;

  • l’obbligo, per i lavoratori che effettuano attività di demolizione o rimozione dell’amianto, di ricevere, oltre alla formazione già prevista, una formazione specifica sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine finalizzate a contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

È infine prevista una modifica del regime sanzionatorio.

Nel complesso, il provvedimento – in vigore dal 24 gennaio 2026 – consente un ulteriore allineamento dell’Italia agli standard scientifici più avanzati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e interessa milioni di lavoratori potenzialmente esposti.

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