Nel mese di dicembre è stato convertito in legge il DL 31 ottobre 2025.
| Macrosettore | Normativa ambientale (generale) |
| Campo di ricerca | Ambiente |
In data 11 dicembre 2025 è stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2025, n. 441: Adozione dei modelli unici per le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190
A partire dall’11 aprile 2026, le imprese che intendono realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili dovranno utilizzare la nuova modulistica approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. La misura si inserisce nell’ambito del D.Lgs n. 190/2024, il cosiddetto “Testo unico rinnovabili”, che ha semplificato e razionalizzato i regimi autorizzativi del settore. Il nuovo quadro, contenuto nel decreto 11 dicembre 2025, n. 441, prevede tre diverse procedure a seconda delle dimensioni e della complessità dell’impianto: attività libera per i piccoli impianti, procedura abilitativa semplificata per le strutture di media taglia e autorizzazione unica per i grandi progetti. Il decreto ministeriale stabilisce i moduli ufficiali per la procedura abilitativa semplificata e per l’autorizzazione unica, che saranno obbligatori su tutto il territorio nazionale, sostituendo eventuali modulistiche regionali precedenti. L’adozione dei moduli garantirà maggiore uniformità e chiarezza nelle domande di autorizzazione per gli impianti “green”.
| Macrosettore | Igiene e sicurezza sul lavoro (generale) |
| Campo di ricerca | Sicurezza |
In data 30 dicembre 2025 è stata pubblicata dal Presidente della Repubblica la Legge 29 dicembre 2025, n. 198: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
La legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre. In fase di conversione è stato modificato in particolare l’art. 5 del DL. Nello specifico, è stato sostituito l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.


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