In data 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il Regolamento 2023/956 (Regolamento CBAM). Le modifiche al regolamento CBAM si inseriscono nel più ampio pacchetto legislativo “Omnibus”, presentato dalla Commissione europea con l’obiettivo di semplificare la normativa dell’UE, rafforzare la competitività e liberare capacità di investimento aggiuntiva.
In data 21 ottobre 2025 è stato pubblicato un Avviso da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contenente importanti precisazioni riguardanti il suddetto regolamento 2025/2083.
Di seguito un riepilogo delle modifiche al regolamento più rilevanti e delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane:
-
Esenzione “de minimis“:è stato inserito l’Articolo 2-bis che introduce una nuova soglia di esenzione “de minimis”,in base alla quale gli importatori che introducono nell’Unione beni fino a 50 tonnellate (massa netta cumulativa) di merci CBAM nell’anno civile sono esentati dagli obblighi previsti dal Regolamento.La soglia cumulativa annuale consentirà di esentare circa il 90% degli importatori dagli obblighi di dichiarazione e restituzione dei certificati CBAM, principalmente rappresentati da PMI e privati, senza tuttavia compromettere l’efficacia ambientale del meccanismo, poiché la quasi totalità delle emissioni continuerà a rimanere coperto dal sistema.Ad ogni modo, in tali casi, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dovranno dichiarare – a far data dal 1° gennaio 2026 – tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale.
-
Deroga transitoria all’obbligo di autorizzazione per i dichiaranti CBAM: è stato inserito l’Articolo 7-bis, stabilendo che, se un importatore o un rappresentante doganale indiretto ha presentato una domanda a norma dell’articolo 5 entro il 31 marzo 2026, tale importatore o rappresentante doganale indiretto può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non adotta una decisione a norma del presente articolo. Questa misura è stata introdotta per evitare un afflusso concentrato di domande all’inizio del 2026 e per garantire la continuità delle importazioni nella fase immediatamente successiva al periodo transitorio.Rimane, dunque, fermo l’obbligo di chiedere lo status di dichiarante autorizzato CBAM preventivamente alle importazioni di merce ricadente in tale ambito ed in quantitativi superiori alla soglia “de minimis“.
-
Gestione dei certificati CBAM: è stato modificato l’articolo 20, in particolare è stata posticipata al febbraio 2027 la data a partire dalla quale le imprese potranno acquistare i certificati CBAM. Potranno successivamente richiederne il riacquisto entro il 31 ottobre di ogni anno. Il numero massimo riacquistabile sarà pari ai certificati che dovevano essere acquistati dal dichiarante. Inoltre, l’obbligo di copertura, inizialmente fissato all’80% delle emissioni incorporate, viene posticipato al 2027 e ridotto al 50% su base trimestrale.
-
Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione CBAM annuale: è stato modificato l’articolo 6, secondo cui i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno presentare la dichiarazione CBAM annuale entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 relativamente all’anno 2026.
-
Prezzo del carbonio pagato in un paese terzo e prezzi di default: è stato sostituito l’articolo 9, eliminando il requisito relativo al paese di origine delle merci e consentendo così a un dichiarante CBAM autorizzato di richiedere nella propria dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire, tenendo in considerazione il prezzo del carbonio pagato in un paese terzo (diverso da quello di origine delle merci importate).Inoltre, in precedenza, la riduzione poteva essere richiesta esclusivamente dimostrando l’effettivo pagamento del prezzo del carbonio nel paese di origine; la versione modificata del Regolamento prevede che la Commissione possa stabilire un prezzo di carbonio predefinito annuo per ogni paese, basati sul prezzo medio annuo del carbonio. Infine, si dovrà tener conto di eventuali riduzioni o compensazioni disponibili in tale paese che riducono il prezzo di carbonio di default dovranno essere presi in considerazione.
Il presente regolamento è entrato in vigore dal terzo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Le modifiche al regolamento CBAM rappresentano un’importante svolta nella sua applicazione e per l’economia europea, poiché semplificano sensibilmente gli oneri amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese, mantenendo tuttavia un’alta copertura delle emissioni incorporate, corrispondente a circa il 99% del totale.
Il sistema così impostato permetterà di coniugare sostenibilità ambientale, competitività delle imprese e snellimento della burocrazia.


Commenti recenti