Macrosettore | EMISSIONI IN ATMOSFERA |
Campo di ricerca | Ambiente |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 febbraio 2024 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 7 febbraio 2024, n. 573: Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.
L’Europa aggiorna la disciplina sugli F-Gascol regolamento (UE) n. 2024/573, che detta le nuove regole di riferimento in materia di gas fluorurati a effetto serra.
In particolare, il provvedimento (che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il regolamento (UE) n. 517/2014), nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050:
– stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro dei gas stessi;
– impone condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso dei gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas;
– impone condizioni per particolari usi dei gas in questione;
– stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC), e norme in materia di comunicazione.
In vigore dall’11 marzo 2024 (con deroga al 1 gennaio 2025 per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura e l’informazione sui prodotti, e al 3 marzo 2025 con riferimento alle previsioni sulla interazione degli Stati membri con il portale F-Gas per l’immissione in libera pratica nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione), il testo prevede diverse novità, tra le quali meritano attenzione l’introduzione di un apposito regime di responsabilità estesa del produttore, una più puntuale tenuta dei registri e di controllo periodico, e un divieto totale di immissione sul mercato di diverse categorie di prodotti e apparecchiature che contengono HFC, tra cui alcuni frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol. Inoltre, le nuove norme stabiliscono date specifiche per la completa eliminazione dei gas fluorurati nel condizionamento d’aria, nelle pompe di calore e in diverse tipologie di commutatori.
Macrosettore | EMISSIONI IN ATMOSFERA |
Campo di ricerca | Ambiente |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 febbraio 2024 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 7 febbraio 2024, n. 590: Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009
Il regolamento 2024/590 stabilisce nuove norme «in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), nonché sul loro uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione, e in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’import/export, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze».
Le sostanze che riducono lo strato di ozono sono sostanze chimiche di origine antropica che creano un buco nello strato protettivo di ozono, il quale assorbe dal sole le radiazioni ultraviolette (UV) cancerogene e riduce la quantità complessiva di raggi UV che raggiungono la superficie terrestre.
Il provvedimento licenziato dal Parlamento e Consiglio Ue vieta, quindi, le ODS per quasi tutti gli usi, con deroghe rigorosamente limitate (quali, ad esempio, l’impiego come materia prima per la produzione di altre sostanze, o come agenti di fabbricazione, nei laboratori e per la protezione antincendio in applicazioni speciali come il materiale militare e gli aerei). Il regolamento, inoltre, estende l’obbligo di recuperare le ODS a fini di distruzione, riciclaggio o rigenerazione a settori quali i materiali da costruzione (schiume isolanti), le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, le apparecchiature contenenti solventi o i sistemi di protezione antincendio, gli estintori e altre apparecchiature, se tecnicamente ed economicamente fattibile.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dall’11 marzo 2024 (alcune norme in materia di commercializzazione si applicheranno, invece a partire dal 3 marzo 2025).
Commenti recenti