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Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 ottobre 2022 n L254 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 28 settembre 2022, n. 1844: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 della Commissione del 28 settembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d’incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d’acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore.
Sulla Gazzetta Ue dello scorso 3 ottobre è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 che modifica la precedente decisione (UE) n. 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d’incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d’acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore. Nel dettaglio, il provvedimento – composto di due articoli e due allegati – sopprime (a partire dal 3 aprile 2024) alcune voci (11,12, 29) dell’Allegato I della direttiva 1616 citata, e ne inserisce diverse (da subito, vista l’entrata in vigore della decisione lo stesso giorno della pubblicazione nella G.U.) sia nell’Allegato I, che nell’Allegato.
Macrosettore | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 ottobre 2022 n L261 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 6 ottobre 2022, n. 1914: Decisione di esecuzione (UE) 2022/1914 della Commissione del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento – aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori.
Con la pubblicazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1914, Bruxelles è intervenuta sull’elenco delle norme armonizzate ai fini della marcatura CE per i dispositivi individuali di galleggiamento.
In particolare, il documento, modificando la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui dispositivi individuali di galleggiamento – aiuti al galleggiamento, giubbotti di salvataggio e accessori, aggiunge alla lista dell’Allegato I della c.d. “Decisione DPI” tre voci (“EN ISO 12402-5:2020”, “EN ISO 12402-6:2020”, “EN ISO 12402-8:2020”), tre a quella dell’Allegato II (“EN ISO 12402-5:2006”, “EN ISO 12402-6:2006”, “EN ISO 12402-8:2006”), e tre all’elenco dell’Allegato III (“EN ISO 12402-2:2020”, “EN ISO 12402-3:2020”, “EN ISO 12402-4:2020”).
La decisione entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta.
Macrosettore | IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale) |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 ottobre 2022 n L272 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 31 agosto 2022, n. 1979 della Commissione del 31 agosto 2022 che definisce il modulo e le banche dati per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
L’Agenzia europea dell’ambiente, a nome della Commissione, predispone e tiene aggiornate le banche dati elettroniche di cui all’articolo 21. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE, gli Stati membri si servono di suddette banche dati elettroniche. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni trasmesse alla Commissione di cui al paragrafo 3 siano aggiornate regolarmente.
Macrosettore | TRASPORTO MERCI PERICOLOSE |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 ottobre 2022 n L274 è stata rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 19 ottobre 2022, n. 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione).
La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo. Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.
La presente direttiva non pregiudica minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto dell’Unione, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati dalla presente direttiva.
Macrosettore | TRASPORTO MERCI PERICOLOSE |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 ottobre 2022 n L277 è stata rilasciata la Rettifica della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.
La presente rettifica apporta alcune modifiche alla direttiva 96/53/CE che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.
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