IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale)
Il Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA, composto da osservatori di diverse organizzazioni dell’UE che rappresentano la società civile, il mondo accademico e l’industria, concorda che le prove scientifiche disponibili non sono sufficienti per classificare il glifosato come sostanza tossica per organi bersaglio o come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione.
Il comitato ha valutato le proprietà pericolose del glifosato in base ai criteri del regolamento sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP). Hanno preso in considerazione un’ampia revisione delle prove scientifiche e centinaia di commenti ricevuti durante le consultazioni.
Il RAC, pertanto, è concorde nel mantenere l’attuale classificazione del glifosato come causa di gravi danni agli occhi e tossico per la vita acquatica.
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale)
L’INAIL proroga fino al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale. Trattasi di una visita mediche sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità. Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”. Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 (si veda, inoltre, quanto disposto dall’art. 10, comma 2 del D.L. 24 marzo 2022, n. 24) prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
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