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03/22 – Normativa Europea

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Macrosettore ALTRO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 04 marzo 2022 C104 è stata rilasciata la Comunicazione CE 4 marzo 2022, n. 104/14: Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2023 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2023 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi 2022/C 104/14.

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (il regolamento) che intendono, nel 2023:
a) importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, oppure
b) produrre o importare nell’Unione europea tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord prevede che il regolamento (CE) n. 1005/2009 si applichi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Ne consegue che i riferimenti all’Unione europea nel presente avviso si intendono fatti anche all’Irlanda del Nord.

2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
• Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
• Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
• Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
• Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
• Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
• Gruppo VI: bromuro di metile
• Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
• Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
• Gruppo IX: bromoclorometano

3. L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva.

4. Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:
a) produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,
b) importazione in libera pratica nell’Unione europea per usi critici (halon),
c) importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come materia prima,
d) importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:
– conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione nel caso a),
– conformemente all’articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).


Macrosettore NORMATIVA AMBIENTALE (generale)
Campo di ricerca AMBIENTE

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08 marzo 2022 L78 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 4 marzo 2022, n. 384: Regolamento (UE) 2022/384 della Commissione del 4 marzo 2022 che modifica l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l’adeguamento degli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

L’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 fa riferimento agli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, in particolare mediante riferimenti incrociati agli elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano stabiliti in altri atti della Commissione.
A seguito di un’importante revisione della legislazione dell’Unione in materia di sanità animale da parte del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e in materia di controlli ufficiali da parte del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, una serie di atti della Commissione che stabiliscono elenchi di paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, sono stati abrogati e sostituiti, in particolare da atti adottati a norma dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625.
È opportuno aggiornare di conseguenza gli elenchi dei paesi terzi da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare sostituendo i riferimenti agli elenchi dei paesi terzi stabiliti negli atti abrogati della Commissione con gli opportuni riferimenti ai regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.


Macrosettore EMISSIONI IN ATMOSFERA
Campo di ricerca AMBIENTE

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 09 marzo 2022 L79 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 8 marzo 2022, n. 388: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione dell’8 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione stabilisce le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e, in particolare, delle emissioni derivanti dalla biomassa. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione al fine di allineare le disposizioni relative alle emissioni derivanti dalla biomassa alle regole di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, in particolare per quanto riguarda le definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa. A seguito di tali modifiche, le disposizioni relative ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO, BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 marzo 2022 L88 è stata rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 9 marzo 2022, n. 431: Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l’applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti dall’esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Tali prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO, BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 marzo 2022 L988 è stato rilasciato il Regolamento (UE) 2022/477 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati da VI a X del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Tale regolamento modifica gli allegati da VI a X del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).


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