Macrosettore | PREVENZIONE INCENDI |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2021 n. 287 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 24 novembre 2021: Modifiche all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
Tale decreto riporta in allegato le modifiche all’allegato I del DM 3 agosto 2015.
Per le attività sottoposte alle norme tecniche del DM sopracitato che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (2 gennaio 2022), sono già state progettate sulla base delle regole tecniche introdotte con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2021 n. 290 è stata rilasciata la Ordinanza Ministeriale 2 dicembre 2021: Adozione delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.
Tale ordinanza aggiorna e sostituisce il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» contenti le misure di contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2.
Pur essendo mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, le linee guida vengono integrate con alcuni nuovi elementi conoscitivi tra cui:
• la vaccinazione anti-COVID19
• l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.
Tra le modifiche delle attività ricomprese dalle linee guida di seguito vengono elencate le disposizioni per l’organizzazione dei corsi di formazione in presenza:
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altre nazionalità.
• Rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura >37,5 °C.
• Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale.
• Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, per consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
• Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
• Privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
• organizzare gli spazi destinati all’attività in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (o 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
• assicurare l’uso della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.
• situare la postazione del docente ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
Si ricorda che i partecipanti dei corsi di formazione in presenza devono essere in possesso del green pass in corso di validità.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2021 n.297 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2021: Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso.
Tale decreto riporta le disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2021 n. 299 è stato rilasciato il DPCM 17 dicembre 2021: Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Tale decreto apporta delle modifiche al dpcm 17 giugno in materia obbligo vaccinale, green pass rafforzato e controlli.
Tale disposizione integra il dpcm con la gestione del super green pass nel caso in cui risulti positiva una persona che ne è in possesso e ne prevede la revoca momentanea, con la possibilità di rettifica da parte delle strutture sanitarie in caso di positività erronea.
Di seguito si riportano alcune modifiche introdotte nello specifico:
• app e lettura della certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione per l’accesso agli ambienti di lavoro;
• possibilità di consegna della copia del certificato verde rafforzato al datore di lavoro per la lettura.
Macrosettore | IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021 n. 301 è stata rilasciata la Legge 17 dicembre 2021, n. 215: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Tale legge converte in legge il DL 146/2021, che aveva già introdotto modifiche al D.Lgs. 81/2008 relativamente alle ispezioni.
A tal proposito vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed è stata rielabora la disciplina di sospensione dell’attività lavorativa, totale o parziale, da parte degli organi di vigilanza e controllo per la presenza di lavoratori irregolari o di gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Si ricorda che il nuovo art. 14 non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell’attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall’organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione.
La legge di conversione apporta ulteriori modifiche in materia di preposti e formazione.
Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, all’articolo 18 c.1, è stato introdotto l’obbligo (lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
Viene inoltre indicato che il Datore di lavoro ha l’obbligo, nello svolgimento delle attività di apparto indicati all’art. 26 del D.lgs. 81/08 di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.
Una ulteriore modifica riguarda proprio la funzione del Preposto sulla sicurezza. Viene esplicitato che il Preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività ed inoltre tra gli obblighi si riporta che il Preposto deve interrompere l’attività lavorativa quando:
• il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza individuate da Datore di Lavoro e dirigenti per l’utilizzo di attrezzature di lavoro o dispositivi di protezione collettiva e individuale (DPI)
• individua carenze o non conformità che possono dar luogo a situazioni di pericolo.
Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:
• formazione obbligatoria per il datore di lavoro;
• verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;
• aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021 n. 305 è stato rilasciato il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il decreto dispone ulteriori misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Di seguito si riportano una sintesi delle misure emanate:
• Proroga dello Stato di emergenza
Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
• Durata del Green Pass
A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a sei mesi.
• Impiego del Green Pass
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del cosiddetto super green pass.
Fino al 31 gennaio 2022 è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone.
• Prestazione lavorativa dei soggetti fragili
Prevista l’emanazione entro 30 giorni (23 gennaio 2022) di uno specifico decreto che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto. Fino all’emanazione del suddetto decreto e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, sono prorogate le norme sul lavoro agile dei lavoratori fragili.
• Congedi parentali
Prorogate fino al 31 marzo le norme sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 n. 309 è stato rilasciato il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229: Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Tale decreto dispone ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, di seguito, una sintesi delle principali misure di interesse.
• Estensione utilizzo del Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd green pass “rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione), ai soggetti minori di 12 anni ed ai soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi clinici:
• alberghi e altre strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
• sagre e fiere, convegni e congressi;
• piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
• centri culturali, sociali e ricreativi, per le attività all’aperto
• mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
Restano ferme le disposizioni che consentono l’accesso con il green pass base alle mense ed al catering continuativo su base contrattuale.
• Disposizioni in materia di quarantena
Si dispone che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Tali soggetti sono obbligati ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19, e ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La cessazione del regime di quarantena o dell’auto-sorveglianza consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente del referto con esito negativo.
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