RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
L’INAIL fornisce con le raccomandazioni n.5/2020 e la 8/2020 dei chiarimenti in merito:
• alle modalità di conferma diagnostica dell’infezione da COVD-19
• alla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da SARS-CoV-2
• ai criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da COVID-19.
Nello specifico la Raccomandazione n. 5/2020 “Istruzioni operative in tema di durata del periodo di ITA in infortuni da COVID-19” chiarisce che l’Inabilità temporanea assoluta, parte dal momento dell’astensione dal lavoro, viene regolarizzata con la diagnosi da COVID e termina con persona asintomatica e negativa a due test molecolari. Si legge infatti: “i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili. Ciò al fine profilattico, di evitare di riammettere al lavoro soggetti non ancora guariti completamente dall’infezione, creando in tal fatta situazioni di pericolo per sé stessi o di diffusione del contagio ad altri lavoratori, che condividono con l’infortunato l’ambiente di lavoro”. La raccomandazione fornisce inoltre istruzioni operative in ordine alla conferma diagnostica dell’infezione. Con la Raccomandazione n. 8/2020 “Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.”, invece, sono indicati i criteri medico-legali nei casi per i quali ricorre la presunzione semplice nelle infezioni da COVID-19. La presunzione semplice non elide la necessità che l’istruttoria medico-legale contempli, caso per caso, la verifica sistematica dei quattro criteri indicati nella nota, con particolare riguardo alla prova contraria.
PREVENZIONE INCENDI
È stata emanata dal Ministero dell’Interno, la Circolare VVF Prot n. 14804 del 6 ottobre 2021 a chiarimento del DM 1° settembre 2021, recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”
Il DM 1° settembre 2021, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.
La Circolare specifica che:
“Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.”
La presente circolare offre chiarimenti in merito a:
• requisiti dei docenti,
• individuazione dei soggetti formatori,
• attrezzature indispensabili per i soggetti formatori e le sedi di esame,
• requisiti delle sedi di esame,
• procedure relative all’esame di idoneità.
In allegato alla circolare sono presenti tre appendici:
• Appendice I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione.
• Appendice II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio.
• Appendice III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.
PREVENZIONE INCENDI
Sul sito dei Vigili del Fuoco è stata pubblicata la Circolare del Ministero dell’Interno prot. 15472 esplicativa del DM 2 settembre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
La Circolare, composta da 5 pagine, fornisce chiarimenti in merito a:
• Piano di Emergenza (articolo 2);
• Informazione e formazione dei lavoratori (articolo 3);
• Designazione, formazione, abilitazione ed aggiornamento degli addetti antincendio (articoli 4 e 5);
• Requisiti dei docenti (articolo 6)
RADIAZIONI IONIZZANTI
I detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi hanno 90 giorni, a partire dal 22 ottobre, per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema.
L’avvio del sito STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è la risposta ad un’importante novità prevista dal D.Lgs. 101/2020, ovvero l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare di chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, di chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e di tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi.
Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.
Il sistema per la registrazione su STRIMS è attivo dal 23 febbraio scorso. Con l’obiettivo di far avvicinare gli utenti all’utilizzo del sistema, è seguito un periodo di sperimentazione partito a giugno, che ha consentito agli utenti di effettuare prove di comunicazione dei dati richiesti per le varie pratiche, senza elementi di ufficialità dei dati.
GESTIONE RIFIUTI
È stata pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali la Circolare 19 ottobre 2021, n. 10 “Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma””. Partendo dalla premessa che la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 che non ricomprende più in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”, nella circolare si precisa che il suddetto codice dell’EER è cancellato d’ufficio da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono.
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