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09/21 – Normativa nazionale

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Macrosettore ALTRO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2021 n.221 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645.
Il presente decreto reca disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente per il conseguimento ed il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente, e in dettaglio in materia di:
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi;
b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalità per il loro svolgimento;
c) procedure di esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e validità del titolo abilitativo conseguito;
d) attività di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarità dei corsi stessi e relative sanzioni.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021 n.226 è stato rilasciato il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico e privato è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Obbligatorio per Partite Iva – studi professionali e per fornitori – il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.
I datori di lavoro, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni di tali obblighi.
La sospensione dei dipendenti pubblici e privati sprovvisti di green pass non è contemplata, è prevista la contestazione di assenza ingiustificata e la perdita di stipendio se un lavoratore è sorpreso al lavoro senza una certificazione verde valida.


Macrosettore PREVENZIONE INCENDI
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2021 n.230 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tale decreto entrerà in vigore il 25 settembre 2022. Con l’entrata in vigore, saranno abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.Tale decreto è costituito da sei articoli e da due allegati. In allegato I vengono definiti i criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
I controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere registrati su apposito registro, predisposto dal Datore di Lavoro, mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
L’Allegato I prevede che, oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. Il Decreto inoltre, all’articolo 1, introduce la figura del tecnico manutentore qualificato riportando nell’Allegato II i requisiti tecnico-professionali e le modalità di qualificazione di tale figura. L’allegato II è costituito da 5 paragrafi:
• Generalità:
• Docenti:
• Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
• Valutazione dei requisiti
• Procedure amministrative.
Nei vari paragrafi vengono indicati le responsabilità del tecnico manutentore qualificato e i requisiti dello stesso.
Si specifica inoltre il percorso formativo per l’acquisizione dei requisiti tecnico professionali del tecnico manutentore, i requisiti dei docenti utili per erogare la formazione, i contenuti del corso e la valutazione dei requisiti da parte dei Vigili del Fuoco e le procedure amministrative per rilascio della qualifica.


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