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09/21 – News, avvisi e scadenze

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La legge n. 116 del 4 agosto 2021, “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici” ha l’obiettivo di diffondere i defibrillatori e la cultura della cardioprotezione, individuando luoghi pubblici per l’installazione e nuove norme per l’utilizzo e la gestione dei DAE.
L’articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge (entro 27 ottobre), i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.
Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE.
A tale fine, per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto della vendita, il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione dei DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili. I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la scadenza delle parti deteriorabili, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO

La circolare Ministeriale 3 settembre 2021, n. 39648 ha definito le nuove disposizioni relative agli ingressi nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America.
L’ingresso è consentito, senza necessità di sottoporsi a isolamento fiduciario di cinque giorni, previa esibizione alle autorità competenti del Passenger Locator Form della certificazione di test molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a coloro che siano in possesso:
a) della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea del farmaco (EMA);
b) della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di avvenuta guarigione da COVID-19 ovvero di analoga certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali.
Diversamente, chi è in possesso esclusivamente di una certificazione relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue o nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, è obbligato a sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

MEDICINA DEL LAVORO – DISPOSIZIONI SANITARIE O

La circolare Ministeriale 3 settembre 2021, n. 39648 ha definito le nuove disposizioni relative agli ingressi nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America.
L’ingresso è consentito, senza necessità di sottoporsi a isolamento fiduciario di cinque giorni, previa esibizione alle autorità competenti del Passenger Locator Form della certificazione di test molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a coloro che siano in possesso:
a) della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea del farmaco (EMA);
b) della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di avvenuta guarigione da COVID-19 ovvero di analoga certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali.
Diversamente, chi è in possesso esclusivamente di una certificazione relativa all’effettuazione di un test molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue o nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, è obbligato a sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

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