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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 giugno 2021, n. L199 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 4 giugno 2021, n. 914 Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tale decisione riporta, in allegato, le clausole contrattuali che sono ritenute fornire garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trasferimento da un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento di dati personali trattati soggetti a tale regolamento (esportatore) a un titolare del trattamento o un (sub-)responsabile del trattamento il cui trattamento di dati non è soggetto tale regolamento (importatore).
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 giugno 2021, n. L216 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 17 giugno 2021, n. 979 Regolamento (UE) 2021/979 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica gli allegati da VII a XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Tale regolamento modifica gli allegati da VII a XI del Regolamento 1907/2006.
Le modifiche proposte mirano a chiarire alcune prescrizioni in materia di informazioni e migliorare la certezza giuridica delle pratiche di valutazione applicate dall’ECHA.
In particolare, si è intervenuti sugli allegati da VII a X del Reach, che fissano le prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori, rispettivamente, a una tonnellata, 10 tonnellate, 100 tonnellate o 1000 tonnellate, e sull’allegato XI del medesimo regolamento, che definisce norme generali per l’adattamento del regime di sperimentazione standard.
Il provvedimento, inoltre, prevede prescrizioni supplementari per quanto concerne il disegno prescelto per lo studio di tossicità, e modifiche sulle informazioni obbligatorie delle proprietà fisico-chimiche.
Tale regolamento si applicherà a partire dall’ 8 gennaio 2022.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 giugno 2021, n. L216 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 17 giugno 2021, n. 980 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/980 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l’iscrizione nel registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
Questo Regolamento modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per l’iscrizione nel registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 è così modificato:
(1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d) e i), ma relative al rappresentante esclusivo e non all’impresa;»;
(2) è aggiunta la lettera g) seguente:
«g) il numero EORI dell’impresa, se del caso.».
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