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04/21 – News, avvisi e scadenze

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RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO

Il 6 aprile 2021, sono stati sottoscritti due nuovi protocolli per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro: il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro” ed il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il primo Protocollo è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale.
Il documento fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini. Le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria, dietro informativa del medico competente che acquisirà il consenso informato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione.
Le vaccinazioni potranno essere fatte direttamente nel luogo di lavoro ed i datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail.
I costi per la realizzazione sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.
Il secondo protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Viene confermato che il lavoro agile è un utile strumento di prevenzione, insieme al ricorso agli ammortizzatori sociali o alle ferie, come alternativa al lavoro in presenza.
Viene stabilito che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO / AGENTI BIOLOGICI

Con Circolare 12 aprile 2021, n. 15127, il Ministero della Salute fornisce le indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Il Ministero individua le fattispecie che potrebbero configurarsi, alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
B) Lavoratori positivi sintomatici
C) Lavoratori positivi asintomatici
D) Lavoratori positivi a lungo termine
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico.
Per ognuna delle fattispecie suddette vengono fornite le indicazioni per la riammissione in servizio del lavoratore.
Nel caso di lavoratori:
– positivi con sintomi gravi e ricovero, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art. 41, c. 2 lett. E-ter del D.lgs. 81/08 al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
– positivi sintomatici, il rientro può avvenire dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e deve essere accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
– positivi asintomatici, il rientro in servizio è previsto dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
– positivi a lungo termine. Coloro che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, è previsto che ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore dovrà inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
L’ultima fattispecie presa in considerazione è quella del lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo. In questo caso il lavoratore informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per essere riammesso in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone. Il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO / AGENTI BIOLOGICI

Il documento, allegato alla circolare interministeriale (Ministeri del Lavoro e della Salute) del 12 aprile 2021, riporta le indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro e sulla procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori ed inoltre chiarisce i requisiti e la procedura che le imprese dovranno seguire garantendo efficacia, efficienza e sicurezza.
Il documento affronta tutti i passaggi legati all’organizzazione dell’attività: requisiti preliminari, presenza di materiali, attrezzature, farmaci, strumenti informatici che permettano la registrazione dell’avvenuta inoculazione del vaccino, secondo le modalità fissate a livello regionale. L’impresa deve programmare anche la somministrazione della seconda dose con registrazione da effettuare subito dopo la somministrazione, durante il periodo di osservazione post-vaccinazione della durata di almeno 15 minuti. Per intervenire immediatamente nel caso di reazioni avverse a rapida insorgenza è necessario prevedere la presenza di risorse in grado di gestirle. Si raccomanda, in ogni caso, di indirizzare eventuali soggetti a rischio all’azienda sanitaria competente, in modo che possano essere vaccinati in ambiente protetto.

GESTIONE RIFIUTI

Sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica è stata pubblicata la Circolare 12 aprile 2021, n. 37259. Il Ministero, considerato che sono state riscontrate delle problematiche in ordine all’applicazione della TARI, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, ha ritenuto di fornire chiarimenti in merito.
Nelle premesse si sottolinea come il D.lgs. 116/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.” abbia introdotto importanti modifiche al Testo Unico dell’Ambiente ed in particolare vendono citati gli articoli 183, 184, 198 e 238.
In seguito, i chiarimenti forniti dalla circolare vengono suddividi nei seguenti punti:
A) Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI.
B) Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.
C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza.
D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.

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