Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021 n. 51 è stata rilasciata la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
Tale Legge dispone delle misure in materia di proroga di alcuni termini legislativi. In materia di ambiente e sicurezza, sono confermate le seguenti disposizioni:
•Art. 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, per quanto concerne le assunzioni e le per la diffusione del lavoro agile.
•Art. 11- Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
•Art. 12- Proroga di termini in materia di sviluppo economico
•Art. 15- Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare, che sospende fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione degli obblighi in materia di etichettatura ambientale di imballaggi, così come previsto dall’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 modificato dal D.Lgs. 116/2020
•Art. 19- Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021 n. 51 è stato rilasciato il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
Tale decreto riorganizza competenze e strutture di alcuni dicasteri.
Nasce ufficialmente con tale provvedimento il Ministero della Transizione ecologica (Mite), che sostituisce il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale dicastero assorbe, oltre a tutte le competenze dell’ex Ministero dell’Ambiente, anche alcune delle competenze chiave nel processo della transizione ecologica, inerenti principalmente il settore dell’energia.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dal supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2021 n. 52 è stato rilasciato il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il presente DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Tra gli aspetti principali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, troviamo confermati i protocolli riportati nei seguenti allegati:
• Allegato 9 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020
• Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
• Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri
• Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
• Allegato 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.
Macrosettore | TRASPORTO MERCI PERICOLOSE |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2021 n. 71 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 4 marzo 2021 Modifica del decreto 29 dicembre 2010 riguardante le norme attuative dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l’attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Tale decreto modifica quello del 29 dicembre 2010, riguardante le norme attuative dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l’attuazione della direttiva 2008/68/CE.
Il Decreto riguarda in particolare gli esami per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose. Inoltre riguarda la specializzazione relativa alle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203, 1223, 3475.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2021 n. 75 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 26 marzo 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d’Aosta.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, alle Regioni Calabria, Toscana e Valle D’Aosta si applicano le misure previste per la c.d. «zona rossa».
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2021 n. 78 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2020 Modifica dell’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato.
Tale decreto modifica l’allegato XI del D.Lgs. 14 marzo 2003, n.65, stabilendo nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato. Tale provvedimento si è reso necessario per evitare incertezze sia giuridiche che operative a seguito della modifica del regolamento CLP e in particolare dell’aggiunta dell’allegato VIII relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.
Tale decreto dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le miscele per uso dei consumatori e per uso professionale, occorre trasmettere le informazioni conformi alle disposizioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all’allegato VIII del CLP attraverso il portale dedicato dell’Agenzia ECHA al Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità. Le informazioni possono essere trasmesse in lingua italiana o in lingua inglese.
È opportuno ricordare che esiste una deroga: coloro che hanno presentato informazioni all’ISS prima del 1° gennaio 2021, per le miscele destinate ad uso dei consumatori e dei professionisti, e prima del 1° gennaio 2024, per le miscele destinate ad uso industriale, che non sono conformi al menzionato allegato VIII del CLP, non sono tenuti a conformarsi allo stesso per tali miscele, fino al 1° gennaio 2025, salvo modifiche che rendano necessario l’aggiornamento della trasmissione.
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