Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 04 novembre 2020 n. 275 è stato rilasciato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Tale decreto dispone delle maggiori misure restrittive suddividendo l’intero territorio nazionale in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.
L’assegnazione di queste categorie di rischio potrà essere suscettibile a cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica, e sarà sempre ad essa adeguata e proporzionata.
L’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avviene con ordinanza del Ministro della Salute.
Le misure restrittive riguardano la chiusura delle attività commerciali e di somministrazione, trasporto pubblico, istruzione, chiusura di alcune attività quali musei, palestre, sale giochi e misure restrittive riguardanti gli spostamenti tra regioni e comuni.
Per tutto il territorio nazionale sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo alcune eccezioni come ad esempio la formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Inoltre l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020
Relativamente alle attività professionali, si raccomanda che:
• esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Riportiamo di seguito le misure restrittive relative alle diverse zone del territorio nazionale.
Nell’area gialla è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; mentre è prevista la didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese. Per bar e ristoranti è prevista l’interruzione della somministrazione in sede dalle 18 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.
Nell’area arancione è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità e sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all’interno del proprio Comune. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese (anche nei bar e nelle tabaccherie). Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema.
Nell’area rossa è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I negozi sono chiusi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Sono chiuse anche le università, salvo specifiche eccezioni.
Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi. Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale. Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie). Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 05 novembre 2020 n. 276 è stata rilasciata l’ Ordinanza 04 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza determina l’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente automatica applicazione delle misure previste per quella fascia riportati nel DPCM 3 novembre 2020.
Nello specifico nell’area arancione sono ricomprese Puglia, Sicilia.
Nell’area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Le altre regioni quali Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto sono ricomprese nell’area gialla.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 09 novembre 2020 n. 279 è stato rilasciato il Decreto-legge 09 novembre 2020, n. 149 Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia.
Di seguito, in sintesi, alcune delle misure del decreto:
• Sono ampliate le categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto
• Nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità.
• Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre
• Per le attività elencate dal precedente decreto n.137 che operano nelle zone gialle sono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è sia per novembre che per dicembre.
Inoltre ulteriori misure riguardano il credito di imposta sugli affitti, la cancellazione della seconda rata IMU, rinvio II acconto Ires e Irap per i soggetti a cui si applicano gli Isa, bonus baby sitter e congedo straordinario, potenziamento sistema sanitario, giustizia.
Inoltre tale decreto modifica gli allegati XLVII “Indicazioni su misure e livelli di contenimento” e XLVIII “Contenimento per processi industriali” del D.Lgs. 81/08.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2020 n. 280 è stata rilasciata l’ Ordinanza 10 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza determina l’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente automatica applicazione delle misure previste per quella fascia riportati nel DPCM 3 novembre 2020.
Nello specifico nell’area arancione vengono ricomprese:
Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria.
Nell’area rossa: Provincia autonoma di Bolzano.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2020 n. 284 è stata rilasciata l’ Ordinanza 13 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza determina l’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente automatica applicazione delle misure previste per quella fascia riportati nel DPCM 3 novembre 2020.
Nello specifico vengono ricomprese:
nell’area arancione: Emilia Romagna, Friuli – Venezia Giulia e Marche
nell’area rossa: Toscana e Campania.
Macrosettore | GESTIONE DEI RIFIUTI |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2020 n. 284 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 16 ottobre 2020 Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili (Biorepack).
Con tale decreto viene approvato, ai fini e per gli effetti dell’art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack). Lo statuto del consorzio è riportato nell’allegato 1 del decreto.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2020 n. 289 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 19 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza proroga fino 3 dicembre 2020 le disposizioni emanate dall’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2020 n. 290 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 20 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza determina l’inserimento della Regione Abruzzo nell’area rossa con la conseguente automatica applicazione delle misure previste all’art.3 del DPCM 3 novembre 2020.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2020 n. 294 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 24 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza proroga fino 3 dicembre 2020 le disposizioni emanate dall’ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, relativa alle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria ed alla Provincia autonoma di Bolzano.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2020 n. 296 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 27 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza proroga fino 3 dicembre 2020 le disposizioni emanate dall’ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, relativa alle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2020 n. 296 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 27 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza dispone che:
– per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all’art. 2 del medesimo decreto;
– per le Regioni Liguria e Sicilia, cessa l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del DPCM 3 novembre 2020 .
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2020 n. 297 è stato rilasciato il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto rafforza ed estende le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché ulteriori disposizioni connesse all’emergenza in corso.
L’articolato del decreto è suddiviso in:
• Titolo I: Disposizioni in materia fiscale e contributiva.
• Titolo II: Sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro.
• Titolo III: Ulteriori misure urgenti.
Di seguito in sintesi alcune misure disposte dal decreto:
• proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap;
• sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre;
• proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap;
• proroga definizioni agevolate;
• estensione codici Ateco oggetto dei contributi a fondo perduto;
• indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo;
• contributo alle Regioni per la riduzione del debito;
• sostegno alla internazionalizzazione delle imprese.
Commenti recenti