Macrosettore | TRASPORTO MERCI PERICOLOSE |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 239 del 9 ottobre 2020 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 1° ottobre 2020, n. 1421 Decisione (UE) 2020/1421 del Consiglio del 1° ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci.
Tale decisione riguarda la posizione da adottare in merito alle modifiche degli allegati A e B dell’ADR e degli allegati dell’ADN. Un riferimento alle modifiche accettate agli allegati all’ADR e al regolamento allegato all’ADN è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con indicazione della data della loro entrata in vigore.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 331 del 12 ottobre 2020 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 9 ottobre 2020, n. 1435 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Tale regolamento definisce i termini per aggiornare la registrazione delle sostanze chimiche di cui all’art. 22, § 1 del regolamento “Reach”.
In particolare, il regolamento fa riferimento ai seguenti casi:
• modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante (art. 22 paragrafo 1, lettera b);
– modifiche della fascia di tonnellaggio (articolo 22, paragrafo 1, lettera c);
– nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d);
– nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e);
– modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata (22, paragrafo 1, lettera f);
– aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera g);
– proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X del Reach (22, paragrafo 1, lettera h);
– modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione (art. 22, paragrafo 1, lettera i);
– aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;
– altri aggiornamenti combinati.
Il provvedimento prevede termini quanto più brevi possibili (3 mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa, termini di sei, nove o dodici mesi per aggiornamenti più complessi), e considera i termini specificati come limiti massimi.
Tale regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (11/12/2020).
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 362 del 28 ottobre 2020 è stata rilasciata la Comunicazione CE 28 ottobre 2020, n. 362/03 Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Tale comunicazione riporta la decisione di rilascio di autorizzazione per la sostanza Triossido di cromo utilizzato per la passivazione dell’acciaio stagnato.
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