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09/20 – Normativa nazionale

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Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 07 settembre 2020 n. 222 è stato rilasciato il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto proroga fino al 7 ottobre 2020 le misure urgenti di contenimento del contagio del virus Covid-19, previste dal DPCM del 7 agosto 2020.
Sono altresì prorogate le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.
Alcuni degli allegati, riportati nel DPCM 7 agosto, rimangono invariati nello specifico gli allegati 9,10,11,12,13,14,17,18 e 19 mentre vengono aggiunti gli allegati contenti le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (allegato 21) e il protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie (22).
Vengono invece sostituiti da nuove indicazioni gli allegati inerenti al trasporto pubblico (allegato 15), al trasporto scolastico (allegato 16) e agli spostamenti da e per l’estero (allegato 20).


Macrosettore GESTIONE RIFIUTI
Campo di ricerca AMBIENTE

Dalla Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2020 n. 226 è stato rilasciato il D.Lgs. Governo 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Il presente decreto apporta diverse modifiche alla “Parte IV” del Testo Unico Ambientale “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”:
• Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo I Disposizioni generali
• Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti
• Titolo II – Gestione degli imballaggi
• Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni
• Completamente sostituito l’allegato D della Parte IV.
Ed inoltre modificato il decreto del Ministro dell’ambiente 8 aprile 2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
Le modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono entrati in vigore a partire dal 26 settembre 2020.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n. 228 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 19 maggio 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2019/1845 ed (UE) 2019/1846, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tale decreto modifica l’allegato III del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 27 al progresso scientifico e tecnico, per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motori e del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n. 228 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 5 agosto 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/360, (UE) 2020/361, (UE) 2020/364, (UE) 2020/365 e (UE) 2020/366, di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tale decreto modifica l’allegato III del D.Lgs 4 marzo 2014, n. 27 al progresso scientifico e tecnico, per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento, del piombo negli elettrodi di platino platinato ai fini di talune misurazioni della conduttività, del piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2020 n. 234 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 21 settembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza sostituisce le parole «Croazia, Grecia, Malta o Spagna» riportate all’art.1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 Agosto 2020 (come prorogata e integrata dal D.P.C.M. 7 Settembre 2020), con le seguenti: «Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna».
Inoltre alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati e territori di seguito indicati si applica la disciplina seguente:
a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco B dell’allegato 20 del D.P.C.M. 7 Agosto 2020;
b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco E dell’allegato 20 del D.P.C.M. 7 Agosto 2020.


Macrosettore RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2020 n. 240 è stata rilasciata la Legge 25 settembre 2020, n. 124 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


Macrosettore IMPIANTI DI PRODUZIONE
Campo di ricerca SICUREZZA

Dalla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2020 n. 242 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Tale decreto riporta le qualifiche professionali per la conduzione di generatori di vapore.
Sono esclusi i generatori di vapore di piccola potenzialità, per i quali il prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e PS ≤ 10 bar, nonchè i generatori aventi V≤ 25 litri e PS ≤ 32 bar.
I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi a seconda del valore di producibilità massima continua del generatore.
Il titolare del patentino, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I contenuti, la durata e la modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, sono riportati nell’Allegato II.


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