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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 250 del 3 agosto 2020 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 31 luglio 2020, n. 11468 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione del 31 luglio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica.
Tale decisione riporta, all’allegato I e II, i riferimenti delle norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica.
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 252 del 4 agosto 2020 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 3 agosto 2020, n. 1149 Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
Tale regolamento ha aggiunto all’elenco delle “restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi”, di cui all’Allegato XVII del “Regolamento REACH”, la nuova voce 74, relativa ai diisocianati, utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
Queste sostanze, “sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del Reg.(CE) n. 1272/2008.
In particolare, le proibizioni si applicheranno:
– dal 24 febbraio 2022 per l’immissione sul mercato di diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, presenti in concentrazioni individuali o combinate maggiori o uguali allo 0,1% in peso, per usi industriali o professionali;
– dal 24 agosto 2023 per gli usi industriali o professionali di diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele presenti in concentrazioni individuali o combinate maggiori o uguali allo 0,1% in peso.
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 261 del 11 agosto 2020 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 19 maggio 2020, n. 1182 Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Tale regolamento modifica l’allegato VI, parte 3, del Reg (CE)1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che sarà applicabile a decorrere dal 1° marzo 2022.
Prima di tale data le sostanze e le miscele possono, essere classificate, etichettate e imballate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dal nuovo regolamento.
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 270 del 18 agosto 2020 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 9 giugno 2020, n. 1203 Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS).
Tale regolamento modifica la parte A, del Reg. (UE) 2019/1021, alla voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e ai suoi derivati (PFOS), nella quarta colonna il punto 4 è modificato come segue:
“Se la quantità rilasciata nell’ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l’immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l’uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustifichino il persistere della necessità di tale uso.” ed il terzo paragrafo è soppresso.


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