| Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
| Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 03 agosto 2020 n. 193 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ordinanza Ministeriale 1 agosto 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza obbliga sull’intero territorio
• di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza,
• di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
| Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
| Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 08 agosto 2020 n. 198 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto sostituisce il DPCM 11 giugno 2020.
Tale decreto dispone che:
• Sull’intero territorio nazionale è obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
• È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
• Per tutte le attività produttive industriali e commerciali è obbligatorio rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le disposizioni del presente si applicano dal 9 agosto e fino al 7 settembre 2020.
| Macrosettore | GAS TOSSICI |
| Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 n. 201 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 19 novembre 2019 Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.
Tale decreto dispone la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.
| Macrosettore | RADIAZIONI IONIZZANTI |
| Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 n. 201 è stato rilasciato il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n.101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Tale decreto, entrato in vigore il 27 agosto 2020, abroga il D. Lgs. 230/1995, e regolamenta tutti i diversi campi di applicazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinando sia la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni (esposizioni professionali, esposizioni per finalità mediche, esposizioni ambientali), sia la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive, sia la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Si specifica inoltre che le numerose disposizioni del decreto (245 articoli e 35 Allegati), fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. Più in dettaglio, le norme contenute nel decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione, sia per quanto riguarda l’ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
Il campo di applicazione (articolo 2) del provvedimento riguarda:
• le spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
• la costruzione, l’esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari civili;
• la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
• la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, lo smaltimento, all’uso, lo stoccaggio, la detenzione, il trasporto, l’importazione nell’Unione europea e l’esportazione dall’Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
• la fabbricazione e il funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
• le attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante e alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
• l’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
• la preparazione, la pianificazione della risposta e la gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
• le esposizioni mediche;
Le condizioni per l’applicazione delle suddette disposizioni sono definite negli allegati I e II.
Il decreto richiama più volte il Dlgs 81/08 modificandone un articolo.
In particolare, il titolo IV del provvedimento in oggetto (sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti), Capo I, Sezione II riguarda l’“Esposizione al radon nei luoghi di lavoro” (articoli 15, 16 e 17).
Le disposizioni della citata sezione si applicano a:
• luoghi di lavoro sotterranei;
• luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati in specifiche aree;
• specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon;
• stabilimenti termali.
Vengono definiti anche gli obblighi in capo al Datore di Lavoro (anche relativamente alla integrazione del documento di valutazione dei rischi, previsto dal Dlgs 81/08) e le modalità e la tempistica di comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche.
Il Decreto legislativo regolamenta anche l’esposizione dei lavoratori, al titolo XI (dall’articolo 106 al 143), le cui disposizioni si applicano alle situazioni e alle attività previste nell’ambito di applicazione del decreto (all’articolo 2), alle quali sono addetti i lavoratori ed interviene sui temi degli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, della formazione e informazione, della sorveglianza sanitaria, visite mediche, etc.
Il Decreto sostituisce l’articolo 180, comma 3, del d.lgs. n. 81/08 prevedendo che la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti sia disciplinata dalle disposizioni speciali in materia (il testo precedente dell’articolo si riferiva, invece, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, abrogato dal presente decreto).
| Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
| Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2020 n. 202 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 12 agosto 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Tale ordinanza dispone che alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Tali persone, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio
TalI disposizioni sono valide dal 13 agosto 2020 al 7 settembre 2020.
| Macrosettore | EMISSIONI IN ATMOSFERA |
| Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2020 n. 202 è stato rilasciato il Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n.102 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Tale decreto indica delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché un riordino del quadro normativo riferito ai medi impianti che producono emissioni in atmosfera.
Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione dei medi impianti di combustione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili.
Il Decreto è entrato in vigore il 28 agosto 2020.
| Macrosettore | GESTIONE RIFIUTI |
| Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2020 n. 215 è stato rilasciato il Comunicato (naz.) 29 agosto 2020 Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 24 giugno 2020
Tale comunicato avvisa che il testo integrale della deliberazione e’ consultabile al seguente
indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/.
La delibera specifica che è stato aggiunto, dopo l’ultimo periodo dell’art.1 della delibera del 10/02/2016 la frase: “L’efficacia e validità dei provvedimenti di rinnovo formalizzati e notificati in data antecedente alla data di scadenza dell’iscrizione in essere, decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell’iscrizione stessa”.


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